domenica 31 maggio 2009

Premi assicurativi differenti in base al sesso: al via le verifiche degli attuari!

Il regolamento Isvap del 12 maggio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 116 del 21 maggio 2009, prevede che, dal prossimo 20 giugno, è compito degli attuari verificare la pertinenza dei dati attuariali e statistici che stanno alla base della determinazione di premi differenti in base al sesso della persona assicurata.

Le statistiche a disposizione degli attuari mostrano uno scenario noto ormai da tempo nel quale, le donne godono di un'aspettativa di vita maggiore e i maschietti, invece, sono i responsabili del maggior numero di incidenti.

Questi dati, la cui mole è decisamente impressionante, tuttavia, non sono sufficienti per giustificare le attuali discriminazioni sui premi assicurativi. Per porre rimedio a ciò, gli attuari dovranno inserire una dichiarazione di idoneità all'interno della relazione tecnica sulla tariffa relativa ai contratti dei rami vita e responsabilità civile per ciò che attiene i mezzi a motore.

Qualora le imprese assicurative abbiano deciso di avvalersi della deroga alle tariffe unisex, prevista dal decreto legislativo numero 198 dell'11 aprile 2006, l'attuario (che potrà essere anche dipendente di una compagnia), per tutti gli altri rami assicurativi, certificherà la liceità della polizza con una nota metodologica in cui verranno indicati, e legittimati, i dati impiegati dalla compagnia per il rilascio di polizze differenziate.

Sia la dichiarazione, sia la nota metodologica, in seguito ad un controllo che le giustifichi, andranno inserite nei relativi contratti assicurativi stipulati dopo il 6 novembre 2007. Anche in questo caso, il compito di effettuare la verifica retroattiva spetta sempre agli attuari.

giovedì 28 maggio 2009

Per gli infortuni alle casalinghe l'indennizzo non è automatico!


L'assicurazione per le casalinghe, offerta da qualche anno dall'Inail, in realtà, in caso d'infortunio non garantisce un indennizzo immediato.

Gli infortuni delle casalinghe, a volte molto gravi, sono più frequenti di quanto si pensi. Eppure, nonostante il basso costo della polizza infortuni, il cui premio, lo ricordiamo, ammonta a 12,91 euro l'anno, sono ancora poche le persone che si sono assicurate, garantendosi così, una maggiore tutela.

I requisiti per avere diritto all'indennizzo, da parte dell'Inail, sono i seguenti:

- avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui l'assicurato dimora abitualmente;
- non svolgere altre attività per le quali sussista l'obbligo di iscrizione ad un altro Ente (diverso dall'Inail) o cassa previdenziale;
- aver riportato un infortunio in occasione e a causa di lavoro prestato in ambito domestico, da cui derivi una inabilità uguale o superiore al 27% (per infortuni avvenuti dopo il primo gennaio 2007).

Come dicevamo, per quel che concerne gli infortuni domestici, non vale l'automaticità della prestazione poiché, solo il pagamento del premio annuale o la domanda di iscrizione in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita. La decorrenza è dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica.

Questo tipo di rendita, diversamente dalle altre, non è soggetta a revisione, anche nel caso avvenga un miglioramento o un peggioramento delle condizioni fisiche della persona infortunata, ma è reversibile ai superstiti e da diritto all'assegno funerario.

Hanno diritto all'assegno funerario gli eredi di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la qual cosa è, dunque, calzante nel caso di specie trattato all'interno di questo post.

A onor del vero, hanno diritto all'assegno funerario anche tutti coloro i quali dimostrino di aver sostenuto le spese funerarie. L'assegno viene concesso ai superstiti una sola volta, unitamente alla rendita. Lo scopo della prestazione è quello di consentire ai familiari di far fronte alle spese del funerale.

La domanda deve essere presentata all'Inail entro 40 giorni dal decesso della persona assicurata. L'importo della prestazione è rivalutato annualmente e, attualmente, è pari a 1.833,81 euro.

lunedì 25 maggio 2009

Assicurazione sulla casa: in Italia sono ancora poche le polizze sottoscritte!

La casa è, da sempre, considerata uno tra i beni più preziosi, tuttavia, sono ancora pochi gli italiani che pensano di proteggere la propria abitazione dai rischi legati alla vita quotidiana, come scoppi dovuti a fughe di gas, eventi atmosferici, incendi o furti.

Il panorama delle scelte assicurative, per tutelare la propria casa, è infatti molto ampio. Si va dalle polizze tradizionali, come furto e incendio, a quelle che coprono i danni causati da animali domestici, da quelle studiate appositamente per i dispositivi hi-tech alle assicurazioni personalizzate in base alla metratura della casa.

Il costo medio è di circa 165 euro all’anno, con prezzi che oscillano da 150 euro, per una protezione di base, fino a 600 euro per i prodotti più completi.

Tutte le offerte hanno, però, un punto in comune: l’approccio modulare. Cosa significa? Che il cliente può decidere di difendersi soltanto da determinati rischi come furto, incendio o danni naturali. Ecco perché è importante valutare il proprio profilo, individuare la tipologia di polizza più adatta e capire il loro funzionamento.

Per quanto riguarda l’indennizzo vero e proprio, esistono due formule principali. La più diffusa è quella a rischio assoluto che prevede il risarcimento del danno subìto in seguito al furto, sulla base di un massimale. Ciò significa che, nel contratto, è stabilito un importo fisso di rimborso indipendentemente dal valore dei beni assicurati.

Accanto a questa formula, esiste anche quella a rischio relativo in cui, nella polizza è compreso sia il valore assicurato, che è il massimo dell’indennizzo ottenibile, sia il valore delle cose assicurate. Il danno indennizzato, in questo caso, è inferiore al danno subìto dall’assicurato.

venerdì 22 maggio 2009

Le assicurazioni anti calamità naturali in Italia sono una chimera!

Qualcuno ci aveva pensato, una polizza anti calamità naturali obbligatoria era stata proposta, senza successo, dal secondo governo D’Alema, inserita, poi, dal governo Berlusconi nella bozza della finanziaria del 2005 e, di nuovo, dal governo Prodi in quella del 2007.

Le proteste erano, però, arrivate da più parti. In prima linea le assicurazioni, ritenendo quello dei disastri naturali un rischio troppo oneroso per il sistema assicurativo e, sullo stesso fronte, la proprietà immobiliare e le Associazioni dei Consumatori.

In effetti, i costi dei disastri naturali sono tali che perfino le risorse pubbliche sono spesso insufficienti a ricompensare le perdite economiche subite dai singoli.

L’anno scorso è stato un anno record per quanto riguarda i costi, prima di tutto umani e poi economici, delle calamità naturali. Nel 2008, tifoni, alluvioni e terremoti hanno causato oltre 220.000 vittime e danni per almeno 200 miliardi di Dollari.

Ma i rischi a cui può essere esposta la nostra casa, oltre a quelli legati alle catastrofi naturali, sono molti eppure appena il 25% della popolazione italiana è in possesso di un’assicurazione sulla casa.

Generalmente, le garanzie base offerte da tutte le polizze, sono quelle contro gli incendi, i furti, i danni a impianti domestici, lo scippo, la rapina e i danni provocati a terzi. Inoltre, le polizze assicurative, cosiddette “incendio”, assicurano, normalmente, anche gli eventi atmosferici ( vento, bufere, trombe d’aria e grandine), per quanto riguarda, invece, slavine, inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, non tutte le compagnie accettano il rischio, soprattutto, sembra un paradosso, se in quella zona il pericolo esiste.

E’, invece, obbligatoria, ed è già inclusa nelle nostre bollette, una polizza contro i rischi derivanti dall’utilizzo del gas.

Un’altra garanzia, può, infine, essere prevista alla sottoscrizione del mutuo. In qualche caso, la banca può pretendere che vengano stipulate delle polizze dedicate alla tutela dell’immobile o delle persone coinvolte. La banca non vanta alcuna titolarità sulle somme di un eventuale indennizzo ma, in forza del vincolo, potrà imporre che vengano utilizzate per estinguere parzialmente il debito collegato.

giovedì 21 maggio 2009

Polizze index linked programma dinamico: al via la Commissione di Conciliazione

La conciliazione sbarca nel campo delle polizze vita. Per la prima volta, infatti, una compagnia assicurativa italiana ha introdotto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziale ad ulteriore tutela del sottoscrittore di polizze.

E’ questo, infatti, ciò che prevede l’intesa, siglata nei giorni scorsi, tra Poste Vita e le Associazioni dei Consumatori relativa alle polizze index linked programma dinamico.

Si tratta, nel dettaglio, di quei prodotti sottoscritti da migliaia di clienti di Poste Vita tra il 2001 e il 2002 e legati ai cosiddetti CDO, titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione che, complice la crisi finanziaria, avevano visto bruciare circa il 70% del proprio valore.

Le Poste erano già scese in campo, nei mesi scorsi, per tutelare gli interessi dei circa 70.000 risparmiatori coinvolti accollandosi parte del rischio di investimento e proponendo ai risparmiatori di recuperare il 105% del capitale versato, in cambio del passaggio ad una nuova polizza garantita da Poste Vita e dell’estensione di circa tre anni dei termini di scadenza della polizza precedente.

In seguito alla recente intesa, dunque, chi non dovesse essere soddisfatto della proposta formulata da Poste Vita potrà ricorrere alla conciliazione. Presso la sede centrale di Poste Italiane verrà istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell’azienda e uno delle Associazioni dei Consumatori scelto dal cliente che si occuperà, gratuitamente, di analizzare i casi. I risparmiatori insoddisfatti non dovrebbero, tuttavia, essere molti. La soluzione di Poste Vita è stata, infatti, accettata dalla quasi totalità dei sottoscrittori con un’adesione di oltre il 92%.

lunedì 18 maggio 2009

Valutazione Dimensione plus protezione della Nuova Tirrena

"Dimensione Plus protezione" della Nuova Tirrena è una polizza mista che non solo tutela il sottoscrittore in caso di decesso o infortunio ma garantisce anche i suoi risparmi attraverso una sorta di piano d'accumulo che offre un rendimento annuo minimo del 2%. Alla scadenza del contratto, "Dimensione Plus protezione" da anche la possibilità di convertire il capitale accumulato in una rendita vitalizia rivalutabile.

Questa, che è a tutti gli effetti una polizza vita, si presenta, come detto, in forma mista rivalutabile, a premio annuo e prestazione integrativa in caso di decesso dell'assicurato.

Vediamo ora, più dettagliatamente, quali coperture offre la polizza "Dimensione Plus protezione".

In caso di decesso dell'assicurato, gli eredi riceveranno, oltre al capitale accumulato e rivalutato fino a quel momento, una maggiorazione calcolata in funzione della durata del contratto (che va da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni) e dell'età del sottoscrittore al momento della stipula del contratto.

L’età dell’assicurato, a partire dalla data di decorrenza del contratto, non può essere inferiore a 18 anni e non può essere superiore ai 70 anni (il limite si abbassa a 60 anni nel caso in cui venga attivata la garanzia complementare infortuni).

Il premio annuo, che la persona assicurata ha l'obbligo di versare, non può essere inferiore ai 600 euro e può essere corrisposto con cadenza trimestrale, quadrimestrale o semestrale, previa l'aggiunta di un'addizionale (2,0% su ogni premio annuo al netto dei diritti, in caso di rate semestrali, 2,5% se quadrimestrali, 3,0% se trimestrali), così come avviene, ad esempio, per il pagamento dell'assicurazione auto. Il frazionamento del premio, quindi, fa lievitare i costi ma in maniera molto marginale.

In caso di necessità, è possibile riscattare il proprio capitale, dopo aver corrisposto le prime tre annualità del premio, se la durata del contratto non è inferiore a 6 anni, oppure dopo aver corrisposto le prime due annualità del premio se la durata del contratto è pari a 5 anni.

Bisogna tener presente che, a onor del vero, non proprio tutto il capitale versato rientrerà nelle tasche dell'assicurato, poiché una parte del premio corrisposto verrà utilizzata dalla compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti nel contratto e pertanto, unitamente alla parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorrerà alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza.

"Dimensione plus protezione" offre, in maniera del tutto facoltativa, la possibilità di sottoscrivere anche una garanzia complementare infortuni che, in caso di infortunio automobilistico che determini la morte o comunque una grave invalidità totale e permanente della persona assicurata, corrisponde un capitale aggiuntivo raddoppiato al contraente o ai suoi eredi.

Il capitale assicurato, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, potrà essere convertito, a scadenza, in una rendita vitalizia rivalutabile certa, come se fosse una pensione integrativa, e addirittura resa reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo vitaliziando (ad esempio il coniuge) fino a che questi è in vita.

Una cosa da tenere presente, poiché incide e non poco sul rendimento finale, è il costo percentuale medio annuo. Questi, a seconda dei casi, può inficiare e di molto la resa dell'investimento. Ciò avviene perché il capitale assicurato viene investito dalla Nuova Tirrena, attraverso la "Gestione Speciale Tirrena Tre" che ha dei costi, in titoli di stato e obbligazioni.

Il “costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo esemplificativo, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “costo percentuale medio annuo” del 10° anno fosse pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno ridurrebbero il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

In quest'ottica, analizzando le performance dello scorso anno, notiamo come a fronte di un rendimento del 4,40% realizzato dalla "Gestione Speciale Tirrena Tre", agli assicurati sia stato garantito un rendimento del 3,40%.

Le commissioni annue di gestione ammontano all'1% se il rendimento della "Gestione Speciale Tirrena Tre" è minore o uguale al 5,50% e dell'1% + un altro 0,10% da calcolare in base al reale rendimento del fondo Tirrena Tre diminuito del 5,5%.

Altri costi relativi alla polizza "Dimensione Plus protezione" sono rappresentati dai diritti di polizza e quietanza che ammontano a 2 euro per ogni rata di premio e, qualora si voglia riscattare anticipatamente il proprio capitale, sarà effettuata un'attualizzazione al tasso del 2,75% annuo (costituito dal recupero del tasso tecnico del 2% e dalla penale di riscatto pari allo 0,75%) nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto.

Dal punto di vista fiscale i premi versati non sono soggetti ad imposte eccezion fatta per la quota di premio relativa alla garanzia complementare infortuni; infatti, per tale componente l’imposta è pari al 2,5%. Ai fini IRPEF si ha diritto a detrarre il 19% dei premi versati su un massimo di 1.291,14 euro (ovvero 245,32 euro l'anno).

In coda a questa sintetica valutazione vogliamo parlare della possibilità contemplata all'interno del contratto di poter richiedere un prestito per un importo pari al 90% del valore di riscatto maturato alla data della richiesta. Gli interessi sui prestiti vengono determinati in modo anticipato ed in base al rendimento annuo attribuito al contratto, con il minimo del saggio legale di interesse. Il finanziamento deve comprendere anche eventuali prestiti già concessi in precedenza e non ancora interamente restituiti.

In conclusione, possiamo affermare che si tratta di un prodotto abbastanza complesso, a dispetto della semplicità apparente. L'analisi dei costi è assolutamente necessaria in fase di stipula del contratto poiché, come dicevamo, potrebbero rendere poco conveniente tutta l'operazione. Gli indubbi vantaggi legati all'ampia tutela dell'assicurato in caso di infortunio e dei propri cari in caso di decesso , nonché la possibilità di richiedere un prestito, fanno si che questo prodotto possa essere considerato una discreta alternativa anche ai piani di previdenza complementare di tipo classico.

VOTO COMPLESSIVO: 6,5

sabato 16 maggio 2009

Valutazione Mutuo Sicuro Persona Axa Mps

Mutuo Sicuro Persona è, a tutti gli effetti, una polizza vita che, uno o più mutuatari, hanno la facoltà di sottoscrivere a copertura di rischi diversi che, una volta avvenuti gli eventi scatenanti possano inficiare la capacità dei sottoscrittori di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto erogante il finanziamento.

Più in particolare, la polizza Mutuo Sicuro Persona, abbinabile ad un altro prodotto assicurativo denominato Mutuo Sicuro Plus, del quale abbiamo precedentemente parlato in un altro post al quale vi rimandiamo per tutti gli approfondimenti del caso, garantisce la corresponsione, al beneficiario, di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente il decesso e nella quota percentuale indicata nel contratto. Non sono coperte né eventuali rate scadute e non pagate né gli interessi, fino alla data di rimborso del sinistro da parte della compagnia.

Mutuo Sicuro Persona ha una durata pari al piano di ammortamento del mutuo che si è sottoscritto. In ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età la copertura verrà interrotta.

Dal punto di vista fiscale, sui premi versati, entro il limite massimo di 1.291,14 euro l'anno, è riconosciuta una detrazione d'imposta ai fini IRPEF attualmente pari al 19% del premio stesso. Per quanto riguarda gli eredi, invece, vi è l'esenzione completa sia ai fini IRPEF che per ciò che attiene l'imposta sulle successioni.

Il massimale assicurato è di 160.000 euro per ogni persona assicurata con un massimo di 320.000 euro per mutuo contratto. Il richiedente può avere un'età compresa tra 18 e 65 anni ed il premio è pagabile con la stessa periodicità della rata del mutuo. La polizza può garantire l'intero importo finanziato o solo una parte di esso e la copertura ha efficacia a partire dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento.

In media, lo spread del mutuo, all'atto della sottoscrizione della polizza Mutuo Sicuro Persona, vede un incremento dello 0,25% anche se, a dire il vero, in diversi casi, questa assicurazione determina la gratuità delle spese d'istruttoria (250 euro circa), come avviene, ad esempio, nel caso in cui si contrae il mutuo "Giovani Coppie e Single". Per quanto riguarda il pagamento del premio da parte del mutuatario, questi deve avvenire con addebito dei premi tramite RID separato rispetto alla rata del mutuo.

In conclusione diciamo che è consigliabile sottoscrivere sempre una polizza vita a copertura del debito residuo riguardante un mutuo poiché, così facendo, si liberano gli eredi da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto di credito erogante che, per il prodotto Mutuo Sicuro Persona della Axa, deve essere la Banca Monte dei Paschi di Siena o comunque una banca del medesimo gruppo.

venerdì 15 maggio 2009

Axa Mutuo sicuro plus di Banca Mps

Sempre con maggior frequenza, gli istituti di credito propongono prodotti finanziari combinati, al fine di tutelare la clientela e di tutelarsi da eventuali inadempienze di questi ultimi.

La Banca Monte dei Paschi di Siena, in quest'ottica, propone tutta una serie di prodotti appositamente studiati per far fronte a questa duplice esigenza.

In particolare, quest'oggi, vogliamo occuparci di "Mutuo sicuro plus", prodotto assicurativo proposto dalla compagnia Axa e collegato all'erogazione di un mutuo in abbinamento alla polizza "Mutuo sicuro persona", che offre una copertura totale a garanzia del debito residuo in caso di invalidità totale e permanente a seguito di infortuni o malattie, ricovero ospedaliero, inabilità temporanea e totale al lavoro in seguito ad infortunio o malattia e perdita del proprio impiego.

"Mutuo sicuro plus" è destinato ai privati, con particolare riferimento ai liberi professionisti, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici, pensionati, casalinghe, studenti, disoccupati e lavoratori del settore privato.

Le categorie testé citate, è bene dirlo, godono di coperture diverse a seconda dei casi. Così, ad esempio, i dipendenti del settore privato potranno godere della copertura assicurativa in quattro casi su sei, ovvero in caso di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e malattia (voce comune per tutte le categorie), in seguito a ricovero ospedaliero a seguito di malattia grave (voce comune per tutte le categorie), conseguentemente alla perdita del posto di lavoro e nel caso di prestazioni di assistenza (quest'ultima voce è appannaggio di tutte le categorie). Restano fuori dalla copertura l'inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia e l'inabilità temporanea e totale di compiere gli atti elementari della vita.

Per quel che concerne i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i dipendenti del settore
pubblico mancano le coperture relative a inabilità temporanea e totale di compiere gli atti
elementari della vita e perdita del proprio impiego.

Pensionati, casalinghe, studenti e disoccupati non godranno di alcuna copertura nei casi di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia e perdita d'impiego.

Un'altra cosa da non sottovalutare sono le franchigie, ovvero le soglie minime d'intervento da parte della compagnia d'assicurazione. Questa voce è estremamente importante poiché indica il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l’assicurato non ha diritto ad alcuna indennità.

Se, ad esempio, chi ha sottoscritto la polizza dovesse subire danni fisici invalidanti maggiori o uguali al 66% otterrebbe l'estinzione del debito residuo in ogni caso e senza che venga applicata alcuna franchigia.

Diverso è il discorso riguardante il ricovero ospedaliero causato da malattie gravi. In questo caso, "Mutuo sicuro plus" garantisce il pagamento delle rate di debito con una carenza di 60 giorni, senza alcuna franchigia e per un massimo di 12 mensilità.

I lavoratori autonomi e i dipendenti del settore pubblico, in caso di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia avranno garantito il pagamento delle rate di debito per un massimo di 12 mensilità, senza alcuna carenza ma con una franchigia di 60 giorni (in questo caso, la franchigia applicata è decisamente elevata poiché in 60 giorni moltissimi infortuni di tipo traumatico sono ampiamente risolvibili).

Per quanto riguarda i pensionati, le casalinghe, gli studenti e i disoccupati in caso di inabilità temporanea e totale di compiere gli atti elementari della vita, questi si vedranno garantiti per ciò che attiene il pagamento delle rate di debito, anche in questo caso come ne precedente per un massimo di 12 mensilità, senza alcuna carenza ma con una franchigia di 60 giorni.

In caso di perdita del proprio impiego, solo i lavoratori dipendenti nel settore privato potranno godere del beneficio del pagamento delle rate di debito ma con una carenza di 180 giorni e la solita franchigia di 60, con un limite massimo di 12 mensilità.

Sono assicurabili le persone fisiche di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni all’atto dell' adesione, fermo restando che l’età massima di permanenza in copertura è limitata a 80 anni.

Ma quali documenti deve produrre l'assicurato per accedere ai benefici derivanti dalla sottoscrizione della polizza Mutuo sicuro plus?

- Copia dell'atto di mutuo;

Relativamente a infortuni e malattia:

In caso di Invalidità Totale e Permanente:
- dichiarazione del sinistro compilato dal medico curante;
- copia della cartella clinica se, a seguito del sinistro, è stato necessario il ricovero;
- in caso di sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
- certificazione di invalidità totale e permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.);
- in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile.

In caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi:
- copia della cartella clinica.

In caso di Inabilità temporanea e totale al lavoro:
- dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante.
- in caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi, copia della cartella clinica.

La documentazione andrà presentata al verificarsi del sinistro e allo scadere di ogni periodo di inabilità certificato dal medico.

Relativamente alla perdita di impiego

- lettera di licenziamento del datore di lavoro;
- certificato di iscrizione alle liste di mobilità o al Centro per l’Impiego (ex Ufficio di collocamento);
- autocertificazione dello stato di disoccupazione;
- gli ultimi due cedolini di paga.

Per giustificare l’indennizzo relativo alle successive mensilità, l’assicurato dovrà fornire:

- qualora percepisca l’indennità di mobilità, l’attestazione del pagamento dell’indennità di “Mobilità” oppure,
- qualora percepisca l’indennità di disoccupazione, l’attestazione del pagamento.

Relativamente all'assistenza

In caso di sinistro l’assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la centrale operativa al:
numero verde 800.300.433 (dall’Italia) oppure al numero nero +39.06.42115745 (dall’estero)

mercoledì 13 maggio 2009

Cos'è il progetto solvibilità II?

Solvency II (Solvibilità II) è un progetto finalizzato alla definizione di tutte le regole che possono avere effetti sulla solvibilità delle imprese di assicurazione. Si tratta, quindi, non solo di definire regole sui requisiti di capitale, sulle riserve tecniche e sugli investimenti, ma di revisionare tutti gli aspetti, anche di carattere qualitativo, che possono avere un’influenza sulla solvibilità dell’impresa.

Ciò nasce dalla consapevolezza che le regole finanziarie sul capitale, le riserve tecniche e gli investimenti non sono sufficienti da sole a prevenire le crisi. E’ necessario, piuttosto, intervenire alla radice dei problemi, alle cause originarie delle crisi. Questo, il più delle volte, significa valutare la corretta gestione dell’impresa e la qualità del management.

Un altro obiettivo fondamentale del progetto è rendere i requisiti di capitale maggiormente coerenti con l’effettivo profilo di rischio delle singole imprese: come è noto, infatti, l’attuale sistema del margine di solvibilità definisce i requisiti di capitale in maniera abbastanza grossolana, senza tenere in considerazione gli effettivi profili di rischio dell’impresa e facendo riferimento in via prevalente ad aspetti di carattere dimensionale.

Il progetto Solvibilità II, inoltre, è finalizzato soprattutto a fissare linee guide che incoraggino la misurazione e la gestione dei rischi da parte delle stesse imprese.

Il nuovo sistema prudenziale intende far leva prima di tutto su un miglioramento del sistema interno di misurazione e gestione dei rischi. Concettualmente, quindi, la prima barriera alla solvibilità sarà cercata nella consapevolezza da parte del management dei rischi gestiti.

Il nuovo sistema dovrà altresì risultare flessibile, facilmente modificabile, in modo da seguire l’evoluzione dei fenomeni di mercato e del quadro regolamentare. In tale prospettiva, in particolare, il modello dovrà essere coerente con gli standard assicurativi di supervisione internazionali, come quelli emanati dallo IAIS (International Association of Insurance Supervisors), e soprattutto compatibile con il quadro contabile.

Un ulteriore traguardo, di importanza basilare in vista degli obiettivi politici di creazione del mercato unico dei servizi finanziari, è quello di rendere le normative applicate ai singoli Paesi europei più convergenti fra loro, al fine di assicurare un level playing field a livello europeo, che permetta a tutti gli attori di operare in condizioni regolamentari equivalenti.

Infine, va segnalata la finalità di migliorare la convergenza a livello intersettoriale. L’obiettivo, in sostanza, è trattare rischi simili nella stessa maniera a prescindere dal tipo d’impresa che li sottoscrive.

Elencati gli obiettivi di base del progetto, cercheremo ora di riassumere il suo disegno generale.

Il modello è impostato sui cosiddetti 3 pilastri. I pilastri sono ispirati al modello prudenziale bancario (Basilea II), ma non hanno necessariamente un identico contenuto.

Il primo pilastro riguarda tutte le regole che finiscono col comportare una richiesta di risorse finanziarie all’impresa (requisiti finanziari).

Il secondo pilastro concerne i processi di vigilanza e tutti gli aspetti di carattere qualitativo che riguardano la gestione dell’impresa. A titolo esemplificativo, a questo riguardo va rilevata una prima differenza con Basilea II. La regolamentazione bancaria, infatti, include in questo pilastro regole che si concentrano sul cosiddetto "supervisory review process", cioè sul processo di supervisione finalizzato a verificare che le regole del primo pilastro siano coerenti con l’effettivo profilo di rischio della singola impresa, processo che può condurre alla richiesta di capitale addizionale. In Solvency II, invece, questo pilastro include anche tutti gli aspetti che riguardano l’armonizzazione delle
pratiche di vigilanza, prevedendo quindi un ambito di applicazione più ampio.

Il terzo, ed ultimo, pilastro riguarda la disclosure, cioè le informazioni sulla situazione finanziaria e sui rischi da fornire agli operatori affinché sul mercato si manifesti il "market discipline effect", ossia l’effetto propulsivo che un mercato più informato, premiando le imprese migliori, è capace di avere sulla qualità della gestione delle imprese e quindi, indirettamente, sulla loro solvibilità.

giovedì 7 maggio 2009

Cos'è e a cosa serve un'assicurazione?

Diverse persone si pongono questa domanda, magari cercando di capire il motivo che sta alla base del meccanismo stesso.

Ebbene, in virtù del contratto di assicurazione, l'assicuratore si obbliga a risarcire l'assicurato in merito a vari tipi di danni derivanti da eventi naturali o comunque imprevedibili (ad esempio, incidenti stradali, caduta di valanghe, incendio di una palazzina, ecc.).

Il contratto, come avviene nel caso delle polizze vita, può anche riguardare il verificarsi o meno di un evento relativo alla vita umana, nel qual caso l'assicuratore pagherà una rendita o un capitale nel caso che l'evento stabilito si verifichi.

L'assicurazione è, quindi, a tutti gli effetti una sorta di contratto aleatorio, nel senso che la sua funzione è quella di trasferire sull'assicuratore le conseguenze economiche di un certo rischio.

Infatti, un contratto aleatorio altro non è se non un atto negoziale in cui l'entità o l'esistenza della prestazione è collegata ad un elemento incerto, nel quale, il rischio contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale. Entrambe le parti quindi assumono un evento futuro, il cui verificarsi rimane incerto, come fattore chiave del contratto sottoscritto. A tale evento, i contraenti ricollegano gli effetti contrattuali.

L'entità e le caratteristiche del rischio devono essere rese note con chiarezza all'assicuratore, pena la risoluzione, l'annullamento o la rettifica del contratto.

In egual misura, se l'assicurato fornisce all'assicuratore notizie false o reticenti in merito a circostanze inerenti la sussistenza o la gravità del rischio assicurato, l'assicuratore potrà richiedere l'annullamento del contratto; se però le omissioni non sono dovute al dolo o alla colpa grave dell'assicurato, l'assicuratore potrà soltanto recedere dal contratto, ma se il sinistro (o l'evento) accade prima che le inesattezze siano conosciute dall'assicuratore, la somma da questi dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra premio convenuto (ed effettivamente pagato dall'assicurato) e premio che l'assicuratore avrebbe richiesto se avesse conosciuto il vero stato delle cose, cioè l'entità e le caratteristiche del rischio coperto.

Il contratto di assicurazione, ovvero la polizza, deve essere redatta sempre per iscritto altrimenti non si può far valere in giudizio.

Il contratto, effettuato per adesione, in quanto stipulato sulla base di un modulo già predisposto in cui si aggiungono solo i dati del contraente, entra in vigore nelle 24 ore successive alla stipulazione e vale fino alle ore 24 del giorno della scadenza.

Quando si verifica l'evento previsto dal contratto, l'assicurato deve farne denuncia al più presto e, comunque, entro il termine previsto dal contratto, alla compagnia assicuratrice. Ovviamente, il risarcimento non spetta quando l'evento è stato provocato dall'assicurato. Il rimborso dei danni sarà sempre proporzionale al valore dell'oggetto dichiarato in polizza; se, però, tale valore dichiarato è superiore al reale, il rimborso si calcolerà sul valore effettivo.

Se l'assicurato e l'assicuratore non trovano l'accordo in merito alla cifra da liquidare, verranno nominati due periti (uno per parte) al fine di valutare il danno subito dall'oggetto della polizza. Qualora anche i due periti non si trovino d'accordo, ne viene nominato un terzo oppure, le parti, si rivolgono al giudice civile.

L'assicuratore può essere soltanto un istituto di diritto pubblico, una mutua assicuratrice o una società per azioni, enti comunque sottoposti a controlli pubblici.

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