mercoledì 21 novembre 2007

La polizza Rc famiglia si può stipulare dal tabaccaio!

La novità inerisce l'ingresso di Intesa Sanpaolo nel variegato mondo delle assicurazioni "alternative".

Ormai divenuti canale preferenziale per il pagamento di odiosi balzelli, come ad esempio il bollo auto o il canone Rai, i tabaccai italiani avranno anche la prerogativa di far stipulare, presso i loro locali, polizze assicurative per ciò che attiene il ramo danni. In particolare si tratta della nuova Rc famiglia di Eurizon Tutela (facente parte del gruppo Eurizon Vita), che copre i danni causati accidentalmente a terzi dai componenti del nucleo familiare, compresi i figli minorenni o i collaboratori domestici. Il premio varia da 49 euro a 67 euro a seconda della copertura richiesta dal cliente. Questa può includere anche i danni causati dagli animali domestici e garantisce un massimale di 250.000 euro per un anno, senza tacito rinnovo. La stipula del contratto, che non richiede particolari adempimenti burocratici, non necessità nemmeno dell'apertura di un conto corrente o di un rapporto con la banca, avviene semplicemente tramite la compilazione di un coupon, presso la ricevitoria. A tutt'oggi è possibile stipulare questo tipo di polizze solo in alcune città italiane, scelte da Intesa Sanpaolo e Sisal, quali città campione per testare l'effettiva richiesta da parte della clientela. Il servizio dovrebbe estendersi a tutto il territorio nazionale a partire dal mese di marzo 2008.

domenica 18 novembre 2007

Nota Informativa obbligatoria per le polizze danni

Attraverso una nota, l'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo) fa sapere che le polizze assicurative inerenti il ramo danni, inclusa la Rc auto, dovranno essere corredate da una nota informativa precontrattuale, nella quale dovranno essere riassunti, in modo chiaro e comprensibile, le garanzie prestate, i diritti dell'assicurato e i doveri della compagnia d'assicurazione. Questa disposizione si pone l'obiettivo di accrescere la trasparenza dei contratti a beneficio del consumatore ed è parte integrante di un Regolamento attuativo del Codice delle Assicurazioni del quale si può prendere visione direttamente sul sito dell'Isvap. Il Regolamento disciplina anche la trasparenza dei prodotti vita, per i quali vengono sostanzialmente confermate le disposizioni Isvap del 2005; l'interpello, ovvero la possibilità di sottoporre all'Isvap i nuovi prodotti da parte delle compagnie per averne una valutazione di conformità alla normativa; la pubblicità dei prodotti assicurativi. Per le polizze danni poliennali, per le quali la Legge Bersani bis ha permesso all'assicurato la facoltà di recedere annualmente, il Regolamento obbliga le imprese assicurative a fornire allo stesso una speciale avvertenza in merito a tale diritto. Per le polizze infortuni e malattia, la Nota informativa, dovrà illustrarne la portata con esempi numerici. Dal mese di settembre 2007, in otemperanza del Codice delle Assicurazioni, l'Isvap ha emanato 3 Regolamenti e ne ha messi 7 in pubblica consultazione. Tra questi si segnalano in particolare i testi che disciplinano il margine di solvibilità individuale e di gruppo, la governance, i controlli interni, la compliance e la gestione dei rischi da parte delle imprese, le procedure di applicazione delle sanzioni alle compagnie.

sabato 17 novembre 2007

Assicurazione per la casa: occhio ai rimborsi!

Il costo dell'assicurazione varia a seconda della tipologia di contratto che si è scelta. La formula cosiddetta "primo rischio assoluto", prevede che la compagnia rimborsi al cliente, quanto gli è dovuto fino ad un massimo prestabilito (il massimale) che, però, può alle volte essere inferiore alla spesa per il ripristino dell'abitazione. Se ad esempio, la vostra casa vale 200.000 euro ma è assicurata con un massimale che copre un valore di 150.000 euro, dovrete pagare sì un premio più basso alla compagnia ma, in caso fosse necessario, dovrete pagare di tasca vostra i 50.000 euro di differenza, nel caso in cui il danno subito dalla vostra abitazione sia stato totale (ad esempio: crollo, incendio, scoppio). La formula "valore intero", invece, vi eviterà di incappare in spiacevoli ed onerosi esborsi di denaro, poiché, in questa tipologia di contratto è obbligatorio dichiarare l'esatto valore dell'immobile e dell'eventuale contenuto. Se non volete assicurare in toto o in parte il contenuto della vostra casa, tenete presente che , in linea di massima, le compagnie applicheranno una clausola proporzionale secondo che le consentirà di rimborsare solo una parte del danno. Ad esempio, se l'assicurato dichiara che il valore del proprio immobile è pari a 150.000 euro ma in realtà ne vale 200.000, a fronte di un danno totale (da 200.000 euro appunto), l'assicurazione rimborserà solo 150.000 euro. Alcune compagnie, per ovviare a questa consuetudine, di norma, applicano una soglia di tolleranza che può variare, in funzione del valore dell'immobile, dal 10% al 20%. Va, inoltre, controllato che il contratto preveda la rimessa a nuovo dell'immobile e siano state stabilite con chiarezza le scadenze per lo svolgimento dei lavori. Quest'ultima osservazione è molto importante da tener presente, poiché, nel caso in cui la tempistica non venisse rispettata, la compagnia d'assicurazione potrebbe risarcire solo il valore dell'immobile al momento del verificarsi dell'evento.

giovedì 15 novembre 2007

Istituita l' Agenzia Antifrode e la semplificazione della disciplina relativa all’intermediazione assicurativa

La Commissione Finanze della Camera ha approvato due risoluzioni che di fatto vanno ad istituire un' Agenzia Antifrode ed una nuova normativa inerente la semplificazione della disciplina relativa all’intermediazione assicurativa. L'obiettivo dichiarato dalle istituzioni è quello di fornire un valido strumento di controllo per la repressione dei fenomeni fraudolenti che, sempre più numerosi, vanno a ledere gli interessi degli automobilisti onesti, costretti per questo a dover sopportare il peso di premi sempre più onerosi. Un plauso all'iniziativa viene anche dall'Adiconsum che ritiene sia "importantissima per il valido contributo che può dare alla diminuzione delle tariffe per gli assicurati e auspica che si stabilisca una forte collaborazione fra le Associazioni dei Consumatori e le Compagnie Assicurative". Per ciò che attiene la regolamentazione della disciplina dell'intermediazione assicurativa, sempre l'Adiconsum chiede che "l’informazione che l’intermediario debba fornire al consumatore risponda ai criteri di trasparenza, chiarezza ed essenzialità". A tal fine, la relativa risoluzione approvata dalla Commissione, prevede l'introduzione di un modello unico che comprenderà tutte le informazioni precontrattuali, gli elementi che individuano l’adeguatezza del contratto offerto e le notizie riguardanti l’intemediario.

mercoledì 14 novembre 2007

Riduzione dei premi d'assicurazione dovuti dai datori di lavoro all'Inail

Approvato a larga maggioranza dall'Aula del Senato l'ordine del giorno promosso da tre senatori appartenenti alla Costituente socialista, Angius, Montalbano e Barbieri, sulla riduzione dei premi d'assicurazione dovuti dai datori di lavoro all'Inail con particolare riferimento alla gestione artigianato.
L'ordine del giorno impegna il governo a intervenire, entro la prossima sessione di bilancio, al fine di garantire l'abbattimento dei premi per le assicurazioni sugli infortuni sul lavoro.

domenica 11 novembre 2007

Furto auto non risarcito nel caso in cui le chiavi sono presenti nel veicolo

La Corte di Cassazione ha sancito, in una sentenza, la decadenza dell'obbligo, da parte della compagnia d'assicurazione, di risarcire il proprietario di un'auto che abbia dimenticato all'interno del veicolo le chiavi, prima del furto dello stesso. In parole povere, l'automobilista distratto che lascia le chiavi all'interno dell'auto, non ha diritto all'indennizzo dell'assicurazione. Come dire, oltre al danno, la beffa!

sabato 10 novembre 2007

Nasce DKV, una compagnia specializzata nell’area salute

Questa nuova compagnia d'assicurazione, che fa parte del Gruppo ERGO Insurance ed è quindi parte integrante del Gruppo Munich Re, a partire dal prossimo 1 gennaio 2008, proporrà all'interno del panorama assicurativo nazionale, soluzioni specifiche inerenti il campo della salute. Non si tratterà, quindi di una compagnia di tipo "tradizionale", presso la quale sarà possibile sottoscrivere ogni tipologia di contratto, ma offrirà copertura assicurativa di gruppi, nell’ambito di programmi di "employee benefits", con offerte personalizzate rivolte a Dirigenti, Funzionari, Quadri e Dipendenti sia in attività che in quiescenza, oppure ad Associazioni e "Affinity Groups". Partendo dalle aree servite dai brokers - si legge in una nota -, la DKV Salute, intende offrire una vasta gamma di prodotti individuali, distribuiti attraverso canali differenti, rappresentati ad esempio da agenti plurimandatari, bancassicurazione, e similari, caratterizzati da semplicità, per la copertura della tipologia di spese mediche oggi finanziate prevalentemente dal settore privato. Il responsabile del business internazionale della compagnia DKV Salute, Jochen Messemer, ha dichiarato che "in Italia l’assicurazione privata per la salute sta assumendo sempre maggiore importanza. In qualità di leader europeo nel settore desideriamo valorizzare questa opportunità offerta dal mercato italiano con un impegno di lungo periodo, contribuendo con il nostro patrimonio di know-how ed esperienze internazionali".

lunedì 5 novembre 2007

Assicurare una seconda auto con una sola bonus malus

Questa opportunità, introdotta lo scorso febbraio 2007, con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Bersani, prevede che chiunque abbia già un'auto assicurata con qualsiasi compagnia e stipuli per la prima volta una polizza con una nuova compagnia per una seconda auto, manterrà la classe di Bonus/Malus maturata con la prima. I vantaggi economici derivanti da questa norma sono evidenti. In media, è stato stimato dagli analisti del settore, si può ottenere un risparmio che va dal 25% al 35%, rispetto ad una polizza nuova di zecca che fa ripartire il contraente dalla 18sima classe di merito. Il Decreto Bersani ha messo le compagnie in condizione di riconoscere agli assicurati il loro reale profilo di rischio, anche per la seconda o la terza auto, dandogli la possibilità di mantenere la stessa classe di merito. Fino a oggi, infatti, era possibile agire solo con meccanismi di sconto interni a ciascuna compagnia, non riconosciuti dal resto del mercato.

Parametri necessari per godere della tariffa Bonus/Malus unica

• Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica;
• I veicoli devono essere intestati allo stesso proprietario, al coniuge in regime di comunione di beni o di cointestazione;
• I veicoli devono essere dello stesso tipo (es: 2 auto o 2 moto);
• Il secondo veicolo deve essere assicurato per la prima volta perché nuovo o dopo un passaggio di proprietà.

sabato 3 novembre 2007

Postapersona Infortuni, la polizza infortuni di Poste Italiane

Postapersone Infortuni è, come si evince chiaramente dal nome, una polizza atta a risarcire il contraente nel caso in cui questi subisca un infortunio. Si tratta di un contratto quinquennale, rinnovabile tacitamente a scadenza, destinato a tutti coloro i quali non hanno compiuto il 70° anno di età alla data della stipula del contratto. La copertura assicurativa, in ogni modo, rimarrà attiva fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 75° anno di età. Quindi, una persona che ha sottoscritto la polizza infortuni Postapersona all'età di 69 anni, sarà, comunque coperta fino al compimento del 76° anno. Il premio da versare mensilmente è pari a 24,50 euro. Le modalità previste per il versamento della quietanza sono tre: a) addebito automatico sul proprio conto Bancoposta; b) addebito su libretto di risparmio postale; c) carta Postamat Maestro e contanti se e solo se l'ammontare del premio annuo non supera il limite di 500 euro. Se al termine dei cinque anni previsti dal contratto quale durata minima della copertura assicurativa, non si vuol più rinnovare la polizza, sarà sufficiente inviare al titolare del rapporto, (ovvero Poste Vita S.p.A.), una raccomandata A/r almeno 30 giorni prima della naturale scadenza contrattuale.

Ma quali infortuni copre la polizza Postapersona Infortuni?

Questa polizza è valida per tutti gli infortuni subiti dall'assicurato nello svolgimento della propria attività professionale e di ogni altra attività non professionale svolta durante il proprio tempo libero. Praticamente la copertura della polizza è totale e copre i rischi d'infortunio sempre 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.

L'assicurato è coperto anche in caso di morte avvenuta per asfissia, annegamento, assideramento, colpi di calore, avvelenamento. Sono altresì previsti in garanzia anche gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi, nonché gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia preso parte attiva.

Non sono assicurabili le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, Aids, schizofrenia, paranoia, depressione, disturbi mentali.

Qualora la polizza venga sottoscritta da più soggetti contemporaneamente, il premio previsto per ogni singolo assicurato è ridotto del 15%.

In caso di morte dell'assicurato, conseguente ad infortunio verificatosi entro due anni dal giorno in cui l'infortunio stesso è avvenuto, Poste Vita liquiderà agli eredi dell'assicurato, la somma relativa al piano di copertura prescelto. Questi varia da un minimo di 75.000 euro ad un massimo di 125.000 euro. L'invalidità permanente prevede una liquidazione minima di 100.000 euro e massima di 180.000 euro. La diaria da ricovero è stabilita nella misura massima di 100 euro al giorno fino a 300 giorni, mentre la copertura delle spese mediche sostenute dall'assicurato varia da 5.000 euro a 15.000 euro, ma solo se conseguenti ad un ricovero di almeno 3 giorni. Oltretutto su di essa grava una franchigia di 200 euro, a carico dell'assicurato per ogni sinistro. La cosiddetta diaria da gesso va da 30 euro a 70 euro al dì.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA POLIZZA POSTAPERSONA INFORTUNI

E' un prodotto assicurativo in linea con la media di mercato. Gioca a suo sfavore la pesante franchigia prevista sulle spese mediche. VOTO: 6

venerdì 2 novembre 2007

Garanzie accessorie polizze auto e moto

La polizza di assicurazione per l'auto e la moto, oltre a prevedere l'obbligo, per il contraente, di sottoscrivere un contratto inerente la responsabilità civile, può, alle volte e a piena discrezionalità del cliente, comprendere molte altre coperture, le cosiddette "garanzie accessorie". La più conosciuta e, a dire il vero, indispensabile è senza ombra di dubbio quella contro l'incendio e il furto del veicolo. Consigliata soprattutto a chi non ha un box auto, o un posto auto condominiale assegnato e situato all'interno di un recinto, ha un costo tutto sommato accessibile e proporzionale al valore dell'auto o della moto. Per i mezzi nuovi di fabbrica o con pochi anni di vita è sempre consigliabile aggiungere questa opzione alla polizza RC.

Un'altra garanzia, molto costosa, è la Kasko e non è strettamente necessario sottoscriverla se il mezzo è condotto solo ed esclusivamente dal contraente della polizza RC. Questa garanzia, in pratica, copre le spese derivanti da sinistri causati da terze persone che, al momento dell'incidente, si trovavano alla guida del vostro veicolo. Per lo più, la kasko, è una forma di garanzia adottata dalle compagnie di autonoleggio che, ovviamente, noleggiando automobili a soggetti sempre diversi, si devono tutelare al meglio dai relativi rischi lagati all'oggetto della propria attività.

Vi sono poi molte altre garanzie che contribuiscono, in maniera determinante, a gonfiare il prezzo finale della polizza. Molte di queste, spessissimo, passano inosservate agli occhi dei clienti. Tra queste citiamo, la polizza a copertura degli atti vandalici, quella sui cristalli, quella per l'assistenza stradale, quella per la tutela legale e, infine, quella per gli infortuni del conducente.

Per risparmiare al massimo sul premio da versare alla compagnia è bene eliminare tutte le garanzie superflue all'uso comune. In linea di massima una polizza RC con copertura dei danni derivanti dall'incendio o dal furto è più che sufficiente per il 90% dei cittadini.

Alcuni utenti, a volte, sottoscrivono la garanzia di assistenza, che prevede l'intervento del carro attrezzi nel caso in cui l'auto o la moto vada in panne. Se non si viaggia spesso in autostrada, ma solo ed esclusivamente in città, questo tipo di copertura è perfettamente inutile.

Il consiglio è di leggere attentamente le condizioni poste in essere all'atto della stipula della polizza e di tagliare tutte le voci superflue.

APPROFONDIMENTI: Come tagliare i costi della polizza auto

giovedì 1 novembre 2007

Per cambiare compagnia serve l'attestato di rischio!

La prassi in uso tempo fa, per cambiare compagnia, era farraginosa e prevedeva anche una consistente perdita di tempo. Fortunatamente, dopo l'approvazione del regolamento ISVAP (numero 4 del 2006), le imprese di assicurazione hanno dovuto modificare l'iter burocratico in vigore, in favore di una procedura più snella e priva di costi. In pratica, le assicurazioni italiane, sono tenute ad inviare, presso il domicilio dell'assicurato, l'attestato di rischio almeno 30 giorni prima della naturale scadenza del contratto. Questo documento, dal quale si evince se l'assicurato è più o meno affidabile, ovvero se nel periodo preso in considerazione ha causato o meno incidenti, è necessario qualora si decida di sottoscrivere un contratto presso una nuova compagnia perché è in base a quanto scritto nell'attestato che viene determinata la classe di rischio. Altro vantaggio rispetto al passato, quando era l'assicurato a dover richiedere l'attestato in prossimità della scadenza del contratto, è che con questo documento la compagnia deve fornire anche indicazioni sulle modalità di disdetta contrattuale. Qualora la polizza preveda la formula senza tacito rinnovo, non c'è nulla da fare, in caso contrario si è tenuti a comunicare la decisione alla compagnia d'assicurazione nei modi e nei tempi, di volta in volta, indicati. Il cambiamento è evidente perché se prima era il cliente che doveva scoprire la procedura da seguire, adesso gli viene spiegato tutto in una lettera inviatagli a domicilio.

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