giovedì 7 maggio 2009

Cos'è e a cosa serve un'assicurazione?

Diverse persone si pongono questa domanda, magari cercando di capire il motivo che sta alla base del meccanismo stesso.

Ebbene, in virtù del contratto di assicurazione, l'assicuratore si obbliga a risarcire l'assicurato in merito a vari tipi di danni derivanti da eventi naturali o comunque imprevedibili (ad esempio, incidenti stradali, caduta di valanghe, incendio di una palazzina, ecc.).

Il contratto, come avviene nel caso delle polizze vita, può anche riguardare il verificarsi o meno di un evento relativo alla vita umana, nel qual caso l'assicuratore pagherà una rendita o un capitale nel caso che l'evento stabilito si verifichi.

L'assicurazione è, quindi, a tutti gli effetti una sorta di contratto aleatorio, nel senso che la sua funzione è quella di trasferire sull'assicuratore le conseguenze economiche di un certo rischio.

Infatti, un contratto aleatorio altro non è se non un atto negoziale in cui l'entità o l'esistenza della prestazione è collegata ad un elemento incerto, nel quale, il rischio contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale. Entrambe le parti quindi assumono un evento futuro, il cui verificarsi rimane incerto, come fattore chiave del contratto sottoscritto. A tale evento, i contraenti ricollegano gli effetti contrattuali.

L'entità e le caratteristiche del rischio devono essere rese note con chiarezza all'assicuratore, pena la risoluzione, l'annullamento o la rettifica del contratto.

In egual misura, se l'assicurato fornisce all'assicuratore notizie false o reticenti in merito a circostanze inerenti la sussistenza o la gravità del rischio assicurato, l'assicuratore potrà richiedere l'annullamento del contratto; se però le omissioni non sono dovute al dolo o alla colpa grave dell'assicurato, l'assicuratore potrà soltanto recedere dal contratto, ma se il sinistro (o l'evento) accade prima che le inesattezze siano conosciute dall'assicuratore, la somma da questi dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra premio convenuto (ed effettivamente pagato dall'assicurato) e premio che l'assicuratore avrebbe richiesto se avesse conosciuto il vero stato delle cose, cioè l'entità e le caratteristiche del rischio coperto.

Il contratto di assicurazione, ovvero la polizza, deve essere redatta sempre per iscritto altrimenti non si può far valere in giudizio.

Il contratto, effettuato per adesione, in quanto stipulato sulla base di un modulo già predisposto in cui si aggiungono solo i dati del contraente, entra in vigore nelle 24 ore successive alla stipulazione e vale fino alle ore 24 del giorno della scadenza.

Quando si verifica l'evento previsto dal contratto, l'assicurato deve farne denuncia al più presto e, comunque, entro il termine previsto dal contratto, alla compagnia assicuratrice. Ovviamente, il risarcimento non spetta quando l'evento è stato provocato dall'assicurato. Il rimborso dei danni sarà sempre proporzionale al valore dell'oggetto dichiarato in polizza; se, però, tale valore dichiarato è superiore al reale, il rimborso si calcolerà sul valore effettivo.

Se l'assicurato e l'assicuratore non trovano l'accordo in merito alla cifra da liquidare, verranno nominati due periti (uno per parte) al fine di valutare il danno subito dall'oggetto della polizza. Qualora anche i due periti non si trovino d'accordo, ne viene nominato un terzo oppure, le parti, si rivolgono al giudice civile.

L'assicuratore può essere soltanto un istituto di diritto pubblico, una mutua assicuratrice o una società per azioni, enti comunque sottoposti a controlli pubblici.

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