Arriva la polizza sulle calamità naturali. Saranno previsti degli incentivi fiscali a invarianza di gettito, con la deducibilità anche parziale del premio dalla base imponibile per il contribuente per chi si doterà della polizza. Ma prima la nuova protezione civile dovrà effettuare una mappatura del rischio nel Paese e verificare i dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza. Per finanziare questa nuova garanzia si ricorrerà all'aumento, non superiore di 5 centesimi di euro della benzina e del gasolio. E' quanto stabilisce il decreto legge 15 maggio 2012 numero 59, disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio.
Il governo punta alla diffusione sul territorio della prassi di avere, per le abitazioni private una copertura dei rischi derivati da calamità naturali. L'articolo 2 del decreto legge stabilisce che "al fine di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai risci derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati".
Per favorire la diffusione di coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, è previsto un regolamento su misura per i premi (relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati di proprietà di privati a qualunque uso destinati). Il regolamento da emanarsi a cura della presidenza del consiglio e del ministero dell'economia e delle finanze, dovrà essere formulato secondo i seguenti criteri:
- estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
- esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
- incentivazioni di natura anche fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini Irpef e Ires dell'assicurato;
- previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
Per la stipulazione del regolamento il dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai ministeri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare una mappatura del territorio per grado di rischio; una stima della platea dei soggetti interessati; i dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato d'emergenza; la simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.
Il decreto, che entra in vigore oggi, stabilisce che agli oneri connessi agli interventi che conseguono eventi calamitosi si provvede con le risorse del fondo nazionale della protezione civile. Se utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, questo dovrà essere reintegrato. Come? Il decreto prevede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa su benzina e gasolio. Misura che non dovrà superare i 5 centesimi di euro. Nel provvedimento, inoltre, si introduce la possibilità di assicurare le abitazioni private, su base volontaria, contro il rischio di calamità.