mercoledì 12 ottobre 2011

Detrazioni fiscali sulle polizze vita

Il 14 settembre 2011 è stato convertito nella legge numero 148/2011 il decreto relativo alla Manovra d'Agosto nota anche come manovra bis, che interviene tra l'altro, sulla disciplina fiscale delle rendite finanziarie ed entrerà in vigore dal primo gennaio 2012. Da una lettura della legge, infatti, possiamo affermare che le competenti commissioni parlamentari hanno recepito alcuni essenziali emendamenti segnalati dagli assicuratori che hanno fatto si che le polizze vita (individuali e collettive, gestioni separate e unit linked), manterranno sempre significativi vantaggi rispetto ad altri strumenti di risparmio o investimento.In questo modo potremmo asserire che, anche grazie al contributro degli agenti di assicurazione, è stato evitato un grave freno al ramo Vita, che certamente si sarebbe ripercosso negativamente sulla redditività, non solo delle Compagnie, ma anche degli intermediari assicurativi.

Entrando nel cuore della manovra e soffermandoci sulle rendite finanziarie e sulla convenienza o meno di un riscatto ante 2012, ecco il quadro che andrà a delinearsi dal primo gennaio 2012.Le attuali aliquote delle imposte sostitutive relative alle rendite finanziarie del 12,5% e del 27% saranno unificate al 20%.

L'aumento non scatta invece per i titoli di Stato ed equiparati (Buoni Postali Fruttiferi, obbligazioni degli enti locali, obbligazioni degli enti sovranazionali riconosciuti con trattati resi esecutivi in Italia) che restano al 12,5%, così come i proventi delle polizze vita. La manovra esclude comunque:

  • la previdenza complementare. In fase di accumulo i rendimenti continueranno a essere tassati all'11%, e le prestazioni al 15% (o aliquota inferiore);
  • i piani di risparmio a lungo termine appositamente costituiti. Il decreto deve chiarire quali siano le caratteristiche di questi piani, che saranno ancora tassati al 12,5%;
  • le polizze pagate a persone giuridiche che continuano a non essere assoggettate a ritenuta, fatta eccezione per i contratti ante 2001 (vecchia fiscalità) per i quali sarà applicata la nuova aliquota, in luogo del 12,5%.
Gli assicurati beneficeranno indirettamente della minore tassazione dei titoli di Stato, in quanto la nuova aliquota che al massimo potrà essere del 20%, sarà ridotta in funzione della componente del rendimento derivante da titoli di Stato ed equivalenti, per i quali, di fatto, sarà mantenuta l'aliquota del 12,5%.

Le modalità di determinazione della nuova aliquota in termini di riduzione della base imponibile saranno comunicate in seguito all'emanazione del decreto attuativo. Le detrazioni sui premi non hanno subito alcuna modifica. E alla domanda se il riscatto possa convenire o meno al cliente la risposta è una sola: non conviene. Le motivazioni sono le seguenti:

  • il decreto attuativo potrebbe ulteriormente agevolare le polizze in essere al 31 dicembre 2011;
  • le polizze in essere al 1° gennaio 2012 avranno un regime di doppia fiscalità, in quanto i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2011 continuano ad avere un'aliquota del 12,5% (persone fisiche), mentre ai rendimenti maturati successivamente sarà applicata la nuova aliquota;
  • riscattando e reinvestendo si dovrebbe pagare la tassazione sui rendimenti finora maturati anziché a scadenza. Quindi riscattare in anticipo non comporta alcun beneficio per la clientela.
  • è essenziale ricordare che le polizze vita ai fini previdenziali e di rispario continuano a conservare i benefici civilistici dell'impignorabilità e insequestrabilità.
Opportuno a questo punto è renderci artefici di una comunicazione semplice e trasparente verso tutti gli assicurati, di oggi, e di domani, circa gli effetti di una manovra che spolverata da una lieve allure di buonsenso lascia indenne il vita.

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