Purtroppo, questi lodevoli propositi sono stati disattesi, fin dal primo momento, in virtù della consolidata prassi che stabilisce, in maniera tacita, che i protocolli siglati tra associazioni di categoria non siano quasi mai vincolanti per le parti. In altre parole, nessuna compagnia e nessuna banca è realmente obbligata al rispetto delle nuove norme.
Dopo che le associazioni dei consumatori hanno preso letteralmente d'assedio l'Isvap, segnalando le difficoltà che i clienti hanno incontrato per estinguere le polizze collegate ai mutui, l'Authority guidata da Giancarlo Giannini, ha introdotto una disposizione volta a regolamentare, per i nuovi contratti, i casi di cessazione del rischio. Con riferimento alle polizze a premio unico connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento è stato stabilito che, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le imprese restituiscano all'assicurato la parte di premio pagato relativo alla frazione di rischio non corso. Per le coperture dei rami vita l'assicurato può richiedere, in alternativa, la prosecuzione della copertura assicurativa, fino alla scadenza, a favore di un nuovo beneficiario.
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