Le polizze Rc auto in Italia sono rincarate negli ultimi 14 anni del 150%, passando da una media di 391 euro del 1994 ai 948 euro stimati per quest'anno, quando dovrebbe ricadere sugli
assicurati un altro aumento del 5% rispetto al 2007.
Ad affermarlo sono state le associazioni dei consumatori ed in particolare l'Adusbef e la Federconsumatori.
Secondo i dati forniti dalle suddette associazioni, il quadro complessivo della situazione sarebbe decisamente più pesante per i veicoli a due ruote: nello stesso periodo, le polizze per i motorini
hanno fatto registrare rincari superiori al 413%, con costi medi passati da +98/121 euro (range minimo e massimo) del 1994, a +435/555 euro (minimo e massimo stimati per quest'anno). In pratica vi è stato un aumento medio di 337 euro passando da 98 euro a 435!
Sotto accusa, come sempre, il settore assicurativo reo, secondo Adusbef e Federconsumatori di "godere di protezioni politiche che hanno sempre tollerato aumenti allegri".
"Prima della liberalizzazione tariffaria varata nel 1994, sotto il regime dei prezzi amministrati, spiegano Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, presidenti delle due organizzazioni, gli assicurati pagavano in media 700 mila lire; tredici anni dopo, nel 2007, il costo medio di una polizza per un auto di fascia media è lievitato a 868 euro, con un rincaro del 140,50% per passare a 903 euro nel 2007 (+35 euro). E la stima per il 2008 è di 948 euro (+45 euro)."
Il gioco dei ruoli impone una difesa d'ufficio, a dire il vero assai forzata, da parte dell'Ania che, con qualche difficoltà oggettiva, prova a convincerci dell'esatto contrario e cioè che negli ultimi tre anni i prezzi, al netto dell'inflazione, sono scesi dell'11%. Il dato si riferisce ad un'indagine condotta dall'Ania stessa e presentata al grande pubblico all'inizio dello scorso mese di luglio.
Le variabili in gioco sono talmente tante che fare una stima precisa è veramente molto difficile per entrambe le parti protagoniste di questa diatriba. Una buona idea, però potrebbe essere quella di effettuare qualche preventivo online (di solito qualcosina si risparmia davvero) o comunque recarsi personalmente, con un pò di pazienza, presso diverse agenzie, anche se queste non si trovano fisicamente proprio sotto casa.
Fin dal 2007 forniamo notizie utili e curiosità dal mondo delle assicurazioni
giovedì 14 agosto 2008
sabato 2 agosto 2008
Chi sono gli assicuratori di obbligazioni, i cosiddetti bond insurer?
Gli assicuratori di obbligazioni (Bond Insurer), sono dei soggetti che operano a tutela degli investitori e, nel caso la società che emette le obbligazioni, non avesse la capacità di far fronte agli impegni presi nei confronti degli investitori, i Bond Insurer provvederanno al pagamento di capitale ed interessi maturati, dietro pagamento di un premio stabilito di volta in volta, a seconda delle caratteristiche dell'investimento.
Questa copertura assicurativa ha, inoltre, il vantaggio di migliorare considerevolmente il rating dell'emissione, tanto da portarlo al livello del rating dell'assicuratore.
Questa copertura assicurativa ha, inoltre, il vantaggio di migliorare considerevolmente il rating dell'emissione, tanto da portarlo al livello del rating dell'assicuratore.
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sabato 28 giugno 2008
Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008 numero 25
Questo regolamento Isvap regola e disciplina la vigilanza sulle operazioni infragruppo. L'organo amministrativo delle imprese vigilate è tenuto a definire attraverso un'apposita delibera, trasmessa dopo breve termine all'Autority, l'operatività infragruppo prevista e le linee guida lungo cui l'operatività è destinata a svolgersi. Le linee guida sono determinate tenendo conto delle tipologie di operazioni e delle controparti, con riguardo specifico alla loro appartenenza o meno al gruppo assicurativo; sono completate da specifici limiti; indicano i criteri per valutare la congruità delle condizioni delle operazioni con le condizioni di mercato; determinano i criteri per l'informativa pubblica sulle operazioni. Fonte: Gazzetta Ufficiale numero 129 del 4/giugno/2008
martedì 24 giugno 2008
Dm Sviluppo economico 5 maggio 2008
II contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2007, è stato fissato nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2006. Mentre per l'anno 2008, è fissato nello 0,10% delle provvigioni relative al 2007.
I versamenti devono essere effettuati tassativamente entro il 31 luglio 2008.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2008
I versamenti devono essere effettuati tassativamente entro il 31 luglio 2008.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2008
lunedì 23 giugno 2008
Dm Sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99
Sono stati fissati i requisiti di onorabilità e di professionalità dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilità e professionalità e le funzioni
dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilità civile veicoli e natanti.
L'attuario incaricato può essere sia un dipendente dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche non assicurative, appartenenti allo stesso gruppo, sia un
professionista esterno.
L'impresa di assicurazione garantisce le condizioni affinché l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali necessarie. Fonte: Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2008.
dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilità civile veicoli e natanti.
L'attuario incaricato può essere sia un dipendente dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche non assicurative, appartenenti allo stesso gruppo, sia un
professionista esterno.
L'impresa di assicurazione garantisce le condizioni affinché l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali necessarie. Fonte: Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2008.
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mercoledì 18 giugno 2008
Pagare a rate la polizza auto senza sovrapprezzo
InChiaro Assicurazioni è una giovane compagnia nata dall'unione di Hdi Assicurazioni e del Gruppo Banca Sella, e "Visa InChiaro" è la carta di credito cobranded messa a punto per consentire ai clienti di pagare a rate i premi delle polizze, ma non solo.
Rateazione che, per quanto riguarda lo shopping "assicurativo", avviene senza applicazione di costi aggiuntivi: il premio della polizza (al momento è disponibile il prodotto Rc Auto-Inchiaro)
viene frazionato in dieci rate a tasso zero. La carta, però, che non prevede canone annuale, può essere utilizzata anche come una normale carta di credito poiché è collegata al circuito Visa e per
questo motivo mette a disposizione un fido standard pari a 1.300 euro più l'importo del premio o dei premi delle polizze sottoscritte con InChiaro Assicurazioni.
Sempre senza maggiorazioni si può chiedere l'aumento del plafond nonché il passaggio dalla modalità di rimborso a saldo a quella revolving. In quest'ultimo caso la percentuale di rateizzazione può variare dal 10% al 50% (con la rata minima che oscilla tra 51 e 750 euro) e il tasso d'interesse applicato (Taeg) è del 14,03%.
Sulle operazioni di anticipo contanti viene applicata una commissione del 2% con un minimo di 1,54 euro.
Per un maggiore sicurezza è disponibile il servizio gratuito di notifica delle transazioni via Sms.
Carta InChiaro è riservata ai clienti di InChiaro Assicurazioni. (Fonte: Affari Privati)
Rateazione che, per quanto riguarda lo shopping "assicurativo", avviene senza applicazione di costi aggiuntivi: il premio della polizza (al momento è disponibile il prodotto Rc Auto-Inchiaro)
viene frazionato in dieci rate a tasso zero. La carta, però, che non prevede canone annuale, può essere utilizzata anche come una normale carta di credito poiché è collegata al circuito Visa e per
questo motivo mette a disposizione un fido standard pari a 1.300 euro più l'importo del premio o dei premi delle polizze sottoscritte con InChiaro Assicurazioni.
Sempre senza maggiorazioni si può chiedere l'aumento del plafond nonché il passaggio dalla modalità di rimborso a saldo a quella revolving. In quest'ultimo caso la percentuale di rateizzazione può variare dal 10% al 50% (con la rata minima che oscilla tra 51 e 750 euro) e il tasso d'interesse applicato (Taeg) è del 14,03%.
Sulle operazioni di anticipo contanti viene applicata una commissione del 2% con un minimo di 1,54 euro.
Per un maggiore sicurezza è disponibile il servizio gratuito di notifica delle transazioni via Sms.
Carta InChiaro è riservata ai clienti di InChiaro Assicurazioni. (Fonte: Affari Privati)
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lunedì 26 maggio 2008
Assicurazione obbligatoria per natanti e mezzi a motore
Diventa operativa la previsione del Codice delle assicurazioni (Digs 209/2005) inerente l'obbligatorietà della polizza per la responsabilità civile verso i terzi da parte dei veicoli a motore e dei natanti.
Le disposizioni attuative in materia, sono contenute nel Dm Sviluppo economico n. 86 del primo aprile di quest'anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.116 dello scorso 19 maggio.
Diventano così soggetti ad assicurazione tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
E, allo stesso tempo, tutte le unità da diporto, i natanti e i motori amovibili posti in navigazione in acque a uso pubblico o in acque a queste equiparate.
Ai fini dell'individuazione pratica dei natanti da assicurare, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti saranno quelle riportate sui documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni, per ciò che attiene quelli registrati in Italia. Mentre per i motoscafi e le imbarcazioni a motore che sono stati registrati all'estero, faranno fede i corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.
Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili, muniti di certificato di uso straniero, o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali italiane, l'obbligo di assicurazione si considera assolto con la stipula di un contratto di assicurazione con una compagnia che abbia la sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; o con un'impresa con sede legale in uno Stato membro, purché abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, ma anche in uno Stato
terzo, che sia autorizzata ad operare nel nostro Paese in regime di stabilimento; o ancora con un'impresa con sede legale nel territorio, della Repubblica che esercita l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante.
Tuttavia è bene ricordare che il contratto di assicurazione può essere rilasciato anche da una compagnia dello Stato di registrazione del natante, ma che sia autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato un'apposita convenzione con un'impresa operativa in Italia per la liquidazione degli eventuali danni.
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà dell'alienante, quest'ultimo richiede alla compagnia la sostituzione del contratto per un altro veicolo o natante, del quale fornisce gli elementi identificativi.
Le disposizioni attuative in materia, sono contenute nel Dm Sviluppo economico n. 86 del primo aprile di quest'anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.116 dello scorso 19 maggio.
Diventano così soggetti ad assicurazione tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
E, allo stesso tempo, tutte le unità da diporto, i natanti e i motori amovibili posti in navigazione in acque a uso pubblico o in acque a queste equiparate.
Ai fini dell'individuazione pratica dei natanti da assicurare, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti saranno quelle riportate sui documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni, per ciò che attiene quelli registrati in Italia. Mentre per i motoscafi e le imbarcazioni a motore che sono stati registrati all'estero, faranno fede i corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.
Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili, muniti di certificato di uso straniero, o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali italiane, l'obbligo di assicurazione si considera assolto con la stipula di un contratto di assicurazione con una compagnia che abbia la sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; o con un'impresa con sede legale in uno Stato membro, purché abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, ma anche in uno Stato
terzo, che sia autorizzata ad operare nel nostro Paese in regime di stabilimento; o ancora con un'impresa con sede legale nel territorio, della Repubblica che esercita l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante.
Tuttavia è bene ricordare che il contratto di assicurazione può essere rilasciato anche da una compagnia dello Stato di registrazione del natante, ma che sia autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato un'apposita convenzione con un'impresa operativa in Italia per la liquidazione degli eventuali danni.
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà dell'alienante, quest'ultimo richiede alla compagnia la sostituzione del contratto per un altro veicolo o natante, del quale fornisce gli elementi identificativi.
domenica 11 maggio 2008
Diritto alla conservazione della classe di merito
In caso di contratto stipulato nella forma tariffaria Bonus/Malus, l'Assicurato può usufruire, per l'assicurazione di un nuovo veicolo, della classe di merito già maturata a condizione che il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario o tuttalpiù al coniuge o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone che la compongono e viceversa.
La classe di merito può essere conservata anche nei casi di documentata vendita, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, definitiva cessazione della circolazione del veicolo, furto o rapina, nel caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari ad uno solo di essi.
L'utilizzatore di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, per intenderci, non inferiore a 12 mesi, può usufruire, per l'assicurazione di un nuovo veicolo, della classe di merito già maturata purché dimostri l'effettiva utilizzazione del veicolo.
La classe di merito può essere conservata anche nei casi di documentata vendita, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, definitiva cessazione della circolazione del veicolo, furto o rapina, nel caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari ad uno solo di essi.
L'utilizzatore di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, per intenderci, non inferiore a 12 mesi, può usufruire, per l'assicurazione di un nuovo veicolo, della classe di merito già maturata purché dimostri l'effettiva utilizzazione del veicolo.
giovedì 8 maggio 2008
AXA: performance deludente nel ramo vita e nei fondi pensione
Anche le assicurazioni risentono della crisi economica mondiale. Questa congiuntura negativa che sta affliggendo i sistemi economici europeo e nordamericano ha condizionato pesantemente anche il comparto assicurativo del colosso Axa, con particolare riferimento al ramo vita ed ai fondi pensione. Il fatturato, nel primo trimestre di quest'anno, è calato del 2,7% ma Henri de Castries, presidente esecutivo del gruppo Axa, ha voluto rassicurare il mercato: "Axa ha retto bene pur in un contesto di turbolenze sui mercati finanziari e di evoluzione della regolazione e delle norme fiscali in alcuni Paesi".
A noi, a dire il vero, pare che il titolo Axa non abbia assorbito tanto bene la crisi. Infatti, l'azione ha subito una svalutazione di quasi il 18% rispetto a 6 mesi fa! "Axa ha affrontato un contesto macroeconomico diffìcile, come il resto del settore, ma è comunque riuscito a mantenere i suoi obiettivi sul lungo termine in tutti i comparti di attività - a dirlo sono stati gli analisti di Société Generale".
Commenti rassicuranti giungono anche da parte degli analisti di Natixis poiché "Axa beneficia di una notevole diversificazione geografica rispetto ai suoi concorrenti". Nel primo trimestre 2008 il giro d'affari del gruppo assicurativo (che in Italia è presente mediante Mps Vita e con una partecipazione del 4% detenuta nel Monte Paschi) si è attestato sui 28,066 miliardi di euro.
Il calo complessivo del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2007 è dovuto principalmente alle difficoltà del ramo vita e dei fondi pensione, aree in cui il volume delle nuove polizze (1,939 miliardi di euro) ha fatto segnare una performance negativa del 6,3% a livello mondiale.
Il calo è stato particolarmente forte nel Regno Unito (-13%), in Giappone (-12%) e negli Stati Uniti (-10%). Negli States, Axa, oltre ad affrontare una difficile situazione economica, ha dovuto scontare anche e soprattutto l'indebolimento del dollaro nei confronti dell'euro, che si fa sentire pesantemente sui conti consolidati.
In flessione anche il mercato francese (-9%), una riduzione leggermente inferiore a quella registrata per tutto il settore nel Paese (-10%). Queste performance negative sono state compensate, in parte, da una tenuta del ramo danni dove il fatturato è aumentato del 2%, raggiungendo quota 8,885 miliardi di euro. Sono andate particolarmente bene la Francia (+3%),
l'area del Mediterraneo (+8%) e l'Asia (+16%). Stagnazione, invece, per le attività nel Regno
Unito (-0,1%) e addirittura calo in Germania (-1,1%) e in Svizzera (-0,9%).
Quanto alla gestione di asset, il fatturato di Alliance-Bernstein e di Axa Investment Managers è cresciuto del 3% (1,071 miliardi di euro). Infine, una buona performance anche per le assicurazioni internazionali (+5,5%, 1,136 miliardi di euro), grazie al buon andamento delle attività nel settore marittimo e nel ramo danni per i beni industriali.
A noi, a dire il vero, pare che il titolo Axa non abbia assorbito tanto bene la crisi. Infatti, l'azione ha subito una svalutazione di quasi il 18% rispetto a 6 mesi fa! "Axa ha affrontato un contesto macroeconomico diffìcile, come il resto del settore, ma è comunque riuscito a mantenere i suoi obiettivi sul lungo termine in tutti i comparti di attività - a dirlo sono stati gli analisti di Société Generale".
Commenti rassicuranti giungono anche da parte degli analisti di Natixis poiché "Axa beneficia di una notevole diversificazione geografica rispetto ai suoi concorrenti". Nel primo trimestre 2008 il giro d'affari del gruppo assicurativo (che in Italia è presente mediante Mps Vita e con una partecipazione del 4% detenuta nel Monte Paschi) si è attestato sui 28,066 miliardi di euro.
Il calo complessivo del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2007 è dovuto principalmente alle difficoltà del ramo vita e dei fondi pensione, aree in cui il volume delle nuove polizze (1,939 miliardi di euro) ha fatto segnare una performance negativa del 6,3% a livello mondiale.
Il calo è stato particolarmente forte nel Regno Unito (-13%), in Giappone (-12%) e negli Stati Uniti (-10%). Negli States, Axa, oltre ad affrontare una difficile situazione economica, ha dovuto scontare anche e soprattutto l'indebolimento del dollaro nei confronti dell'euro, che si fa sentire pesantemente sui conti consolidati.
In flessione anche il mercato francese (-9%), una riduzione leggermente inferiore a quella registrata per tutto il settore nel Paese (-10%). Queste performance negative sono state compensate, in parte, da una tenuta del ramo danni dove il fatturato è aumentato del 2%, raggiungendo quota 8,885 miliardi di euro. Sono andate particolarmente bene la Francia (+3%),
l'area del Mediterraneo (+8%) e l'Asia (+16%). Stagnazione, invece, per le attività nel Regno
Unito (-0,1%) e addirittura calo in Germania (-1,1%) e in Svizzera (-0,9%).
Quanto alla gestione di asset, il fatturato di Alliance-Bernstein e di Axa Investment Managers è cresciuto del 3% (1,071 miliardi di euro). Infine, una buona performance anche per le assicurazioni internazionali (+5,5%, 1,136 miliardi di euro), grazie al buon andamento delle attività nel settore marittimo e nel ramo danni per i beni industriali.
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mercoledì 7 maggio 2008
Regolamento Isvap 4 aprile 2008 n. 22
Con il regolamento Isvap del 4 aprile 2008 n. 2, sono state emanate le disposizioni per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Per la gestione vita sono state chiarite le modalità di contabilizzazione delle, commissioni di gestione e di mantenimento, specificando che devono essere imputate agli altri proventi e oneri tecnici. È stato, inoltre, specificato che le cedole maturate sulle polizze vita devono essere imputate agli oneri relativi ai sinistri.
Ai fini della determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati, il regolamento dice che non si deve tener conto di fattori che sono specifici dell'impresa ed economicamente non rilevanti per il mercato. La stima non può considerare i minori costi dell'impresa, le sinergie o altri fattori che non siano rilevanti per gli altri operatori economici.
Per la gestione vita sono state chiarite le modalità di contabilizzazione delle, commissioni di gestione e di mantenimento, specificando che devono essere imputate agli altri proventi e oneri tecnici. È stato, inoltre, specificato che le cedole maturate sulle polizze vita devono essere imputate agli oneri relativi ai sinistri.
Ai fini della determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati, il regolamento dice che non si deve tener conto di fattori che sono specifici dell'impresa ed economicamente non rilevanti per il mercato. La stima non può considerare i minori costi dell'impresa, le sinergie o altri fattori che non siano rilevanti per gli altri operatori economici.
martedì 6 maggio 2008
Vivifuturo di Assicurazioni Generali
"Vivifuturo" di Assicurazioni Generali non è un prodotto, ma una soluzione assicurativa studiata appositamente per chi ha tra 50 e 70 anni e intende godersi il futuro in tranquillità. "Vivifuturo" offre la possibilità di combinare, grazie a un progetto flessibile composto da due moduli, la tutela dei risparmi (modulo «Gestione & Tutela») con la protezione della salute («Protezione & Assistenza»), decidendo tipo e valore delle singole garanzie.
L'aspetto innovativo consiste nel mettere a disposizione un unico "pacchetto" che realizza esigenze di solito soddisfatte da differenti categorie di prodotto.
Il primo modulo prevede un investimento compreso fra 10.000 euro e 25o.000 euro, integrabile trascorso un anno, con cui sarà possibile finanziare in modo totale o parziale il modulo «Protezione & Assistenza».
Il secondo modulo consiste invece in un piano assicurativo malattie, infortuni, autosufficienza che grazie a 3 differenti livelli, permette di scegliere, per tutta la vita e a un costo predefinito, la copertura che fa al proprio caso. Tra l'altro, l'offerta comprende l'accesso a una vasta gamma di servizi per la tutela della salute. "Vivifuturo" si può sottoscrivere tramite i consulenti e le agenzie
della compagnia assicurativa.
L'aspetto innovativo consiste nel mettere a disposizione un unico "pacchetto" che realizza esigenze di solito soddisfatte da differenti categorie di prodotto.
Il primo modulo prevede un investimento compreso fra 10.000 euro e 25o.000 euro, integrabile trascorso un anno, con cui sarà possibile finanziare in modo totale o parziale il modulo «Protezione & Assistenza».
Il secondo modulo consiste invece in un piano assicurativo malattie, infortuni, autosufficienza che grazie a 3 differenti livelli, permette di scegliere, per tutta la vita e a un costo predefinito, la copertura che fa al proprio caso. Tra l'altro, l'offerta comprende l'accesso a una vasta gamma di servizi per la tutela della salute. "Vivifuturo" si può sottoscrivere tramite i consulenti e le agenzie
della compagnia assicurativa.
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domenica 13 aprile 2008
Detrazione fiscale relativa ai premi di assicurazione
Per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre del 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere, rientrano nel diritto, da parte del contraente della polizza, di usufruire della detrazione fiscale relativa ai premi d'assicurazione.
Più in particolare, la detrazione relativa ai premi versati per l'assicurazione sulla vita è ammessa a patto che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. (Importo massimo detraibile 1.291,14 euro).
Invece, per quanto riguarda i contratti stipulati o rinnovati a partire dall'1 gennaio 2001, i premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivi), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. (Importo massimo detraibile 1.291,14 euro).
I contributi previdenziali, non obbligatori per legge, non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili.
Più in particolare, la detrazione relativa ai premi versati per l'assicurazione sulla vita è ammessa a patto che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. (Importo massimo detraibile 1.291,14 euro).
Invece, per quanto riguarda i contratti stipulati o rinnovati a partire dall'1 gennaio 2001, i premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivi), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. (Importo massimo detraibile 1.291,14 euro).
I contributi previdenziali, non obbligatori per legge, non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili.
sabato 29 marzo 2008
Maggiori garanzie per i premi Inail
Contro il certificato di variazione INAIL (atto attraverso il quale l’Istituto invita al pagamento di differenze di premio a seguito di accertamenti d’ufficio o ispettivi) i datori di lavoro possono ricorrere alla direzione provinciale del lavoro competente e, successivamente, al Ministero del lavoro. A precisarlo è lo stesso istituto assicuratore nella nota n. 2667/08 secondo le previsioni di cui all’art. 16 del DPR 1124/65 (T.U. INAIL).
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giovedì 21 febbraio 2008
ISVAP: Emanato un nuovo regolamento
L’Isvap, ieri, ha emanato il regolamento sui gruppi assicurativi in attuazione delle disposizioni del codice delle assicurazioni (Regolamento n. 15 del 20 febbraio 2008 concernente il gruppo assicurativo di cui al Titolo VII - assetti proprietari e gruppo assicurativo - Capo IV gruppo assicurativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 - Codice delle Assicurazioni Private).
Le novità più importanti ineriscono l’istituzione di un albo dei gruppi assicurativi che conterrà, per ogni gruppo, informazioni attinenti la struttura e la composizione dello stesso, e il rafforzamento degli strumenti di vigilanza da parte dell’autorità.
Il regolamento consta di 4 Titoli
TITOLO I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito d’applicazione)
TITOLO II - Gruppo assicurativo
CAPO I - Struttura del gruppo assicurativo
Art. 4 (Composizione del gruppo assicurativo)
Art. 5 (Capogruppo)
CAPO II - Funzionamento ed organizzazione del gruppo assicurativo
Art. 6 (Poteri della capogruppo)
Art. 7 (Obblighi delle società incluse nel gruppo assicurativo)
Art. 8 (Statuti)
CAPO III - Progetto di ristrutturazione del gruppo assicurativo
Art. 9 (Contenuto del progetto)
Art. 10 (Valutazione delle operazioni incluse nel progetto)
Art. 11 (Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto)
TITOLO III - Albo dei gruppi assicurativi
CAPO I - Tenuta dell’albo
Art. 12 (Costituzione e contenuto dell’albo)
Art. 13 (Comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 14 (Contenuto della comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 15 (Allegati alla comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 16 (Verifiche dell’ISVAP e condizioni per l’iscrizione)
Art. 17 (Iscrizione d’ufficio)
Art. 18 (Variazioni all’albo)
Art. 19 (Cancellazione dall’albo)
CAPO II – Forme di pubblicità dell’iscrizione
Art. 20 (Pubblicità dell’iscrizione)
Art. 21 (Pubblicazione dell’albo e modalità di consultazione)
TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 22 (Disciplina dei procedimenti)
Art. 23 (Disposizioni transitorie)
Art. 24 (Pubblicazione)
Art. 25 (Entrata in vigore)
Le novità più importanti ineriscono l’istituzione di un albo dei gruppi assicurativi che conterrà, per ogni gruppo, informazioni attinenti la struttura e la composizione dello stesso, e il rafforzamento degli strumenti di vigilanza da parte dell’autorità.
Il regolamento consta di 4 Titoli
TITOLO I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito d’applicazione)
TITOLO II - Gruppo assicurativo
CAPO I - Struttura del gruppo assicurativo
Art. 4 (Composizione del gruppo assicurativo)
Art. 5 (Capogruppo)
CAPO II - Funzionamento ed organizzazione del gruppo assicurativo
Art. 6 (Poteri della capogruppo)
Art. 7 (Obblighi delle società incluse nel gruppo assicurativo)
Art. 8 (Statuti)
CAPO III - Progetto di ristrutturazione del gruppo assicurativo
Art. 9 (Contenuto del progetto)
Art. 10 (Valutazione delle operazioni incluse nel progetto)
Art. 11 (Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto)
TITOLO III - Albo dei gruppi assicurativi
CAPO I - Tenuta dell’albo
Art. 12 (Costituzione e contenuto dell’albo)
Art. 13 (Comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 14 (Contenuto della comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 15 (Allegati alla comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 16 (Verifiche dell’ISVAP e condizioni per l’iscrizione)
Art. 17 (Iscrizione d’ufficio)
Art. 18 (Variazioni all’albo)
Art. 19 (Cancellazione dall’albo)
CAPO II – Forme di pubblicità dell’iscrizione
Art. 20 (Pubblicità dell’iscrizione)
Art. 21 (Pubblicazione dell’albo e modalità di consultazione)
TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 22 (Disciplina dei procedimenti)
Art. 23 (Disposizioni transitorie)
Art. 24 (Pubblicazione)
Art. 25 (Entrata in vigore)
martedì 19 febbraio 2008
Mister Prezzi convoca l'Ania: premi aumentati del 20%!
I dati dell'osservatorio congiunto Adusbef-Federconsumatori, che riguardano gli andamenti dei premi delle polizze auto a Milano, Roma e Napoli, mettono in evidenza segnali estremamente preoccupanti sull'andamento delle tariffe.
Per ciò che concerne i neopatentati, si sono registrati aumenti che vanno dal 5% al 7% in maniera omogenea su tutto il Paese. Vi è stato anche un consistente aumento pari al 15% - 20% delle polizze a carico degli over cinquanta, sempre in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e con punte che toccano addirittura il 25% - 30% di aumento.
Mister Prezzi, dopo aver ricevuto dall'Isvap la relazione semestrale sull'andamento dei premi, ha deciso di convocare l'Ania, il 6 marzo prossimo, al fine di chiarire il merito degli aumenti posti in essere. L'associazione delle compagnie d'assicurazione si dice tranquilla ed anzi ha replicato alle accuse asserendo che il prezzo medio delle polizze, effettivamente pagato dagli automobilisti italiani, è ancora in calo, come era già accaduto nei due anni precedenti.
Intanto, il Codacons è pronto ad effettuare il cosiddetto "sciopero della polizza". "Se proseguirà l'escalation delle tariffe Rc auto - ha detto Rienzi,Presidente dell'associazione - indiremo lo sciopero della polizza contro le compagnie assicurative".
Per ciò che concerne i neopatentati, si sono registrati aumenti che vanno dal 5% al 7% in maniera omogenea su tutto il Paese. Vi è stato anche un consistente aumento pari al 15% - 20% delle polizze a carico degli over cinquanta, sempre in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e con punte che toccano addirittura il 25% - 30% di aumento.
Mister Prezzi, dopo aver ricevuto dall'Isvap la relazione semestrale sull'andamento dei premi, ha deciso di convocare l'Ania, il 6 marzo prossimo, al fine di chiarire il merito degli aumenti posti in essere. L'associazione delle compagnie d'assicurazione si dice tranquilla ed anzi ha replicato alle accuse asserendo che il prezzo medio delle polizze, effettivamente pagato dagli automobilisti italiani, è ancora in calo, come era già accaduto nei due anni precedenti.
Intanto, il Codacons è pronto ad effettuare il cosiddetto "sciopero della polizza". "Se proseguirà l'escalation delle tariffe Rc auto - ha detto Rienzi,Presidente dell'associazione - indiremo lo sciopero della polizza contro le compagnie assicurative".
domenica 27 gennaio 2008
Risarcimento del danno per mala gestio
La vostra assicurazione, o quella della controparte, vi ha liquidato il danno subito in seguito ad un incidente ma lo ha fatto in ritardo, nonostante le vostre insistenze? Da qualche settimana è possibile richiedere il "danno da ritardo!"
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che in sede civile chi ha ragione può richiedere il danno da "mala gestio" alla compagnia d'assicurazione. Anzi, se tale compagnia aveva tutte le carte che attestavano la responsabilità del proprio assistito e se la richiesta del danno era congrua, se liquida la somma in ritardo, non c'è nemmeno bisogno di richiedere il danno da ritardo perché il giudice lo deve conteggiare nella sentenza, ovviamente in caso di chiamata in giudizio.
Alcune sentenze della Cassazione al riguardo sono state già recepite dai giudici di pace che stanno applicando il principio indicato dalla Suprema Corte nelle tante sentenze che si riferiscono a contenziosi derivanti da incidenti stradali.
"Per il sorgere della responsabilità contrattuale - si legge in una sentenza della Cassazione - dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per mala gestio, è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l'assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato. Per non incorrere nella responsabilità per mala gestio - ha detto l'avvocato Francesco Parise - l'assocuratore deve attivarsi per assumere dati obiettivi che consentano di desumere o meno l'esistenza della responsabilità effettiva o presunta dell'assicurato nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato e, in caso affermativo di provvedere senza ritardo alla liquidazione del danno. In mancanza l'assicuratore ha l'onere di provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dipendente da causa a lui non imputabile."
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che in sede civile chi ha ragione può richiedere il danno da "mala gestio" alla compagnia d'assicurazione. Anzi, se tale compagnia aveva tutte le carte che attestavano la responsabilità del proprio assistito e se la richiesta del danno era congrua, se liquida la somma in ritardo, non c'è nemmeno bisogno di richiedere il danno da ritardo perché il giudice lo deve conteggiare nella sentenza, ovviamente in caso di chiamata in giudizio.
Alcune sentenze della Cassazione al riguardo sono state già recepite dai giudici di pace che stanno applicando il principio indicato dalla Suprema Corte nelle tante sentenze che si riferiscono a contenziosi derivanti da incidenti stradali.
"Per il sorgere della responsabilità contrattuale - si legge in una sentenza della Cassazione - dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per mala gestio, è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l'assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato. Per non incorrere nella responsabilità per mala gestio - ha detto l'avvocato Francesco Parise - l'assocuratore deve attivarsi per assumere dati obiettivi che consentano di desumere o meno l'esistenza della responsabilità effettiva o presunta dell'assicurato nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato e, in caso affermativo di provvedere senza ritardo alla liquidazione del danno. In mancanza l'assicuratore ha l'onere di provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dipendente da causa a lui non imputabile."
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martedì 22 gennaio 2008
Assicurazione per le casalinghe
Entro il 31 gennaio 2008, ai sensi della Legge 493 del 1999, tutti i cittadini italiani, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono lavori domestici a tempo pieno, hanno l'obbligo di stipulare la polizza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, altrimenti detta "assicurazione per le casalinghe".
Il premio annuo da pagare è pari ad € 12,91. Chi ha un reddito personale inferiore a 4.648,11 euro annui ed al contempo fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo è inferiore a 9.296,22 euro, è esente dal pagamento del premio assicurativo ed ha diritto all'assicurazione, in forma gratuita, previo presentazione di una semplice autocertificazione da redigere su un apposito modello predisposto dall'Inail e disponibile anche presso le Associazioni delle Casalinghe e le sedi dei Patronati.
In caso di mancato o ritardato pagamento del premio assicurativo, l'Inail comminerà una sanzione graduata in base al periodo di mancato pagamento. La misura massima prevista per la sanzione è pari all'importo annuale del premio che, lo ricordiamo, per quest'anno è fissato in € 12,91.
DIRITTI PER LA PERSONA ASSICURATA E PER GLI EREDI
Una volta contratta la polizza d'assicurazione per le casalinghe, in caso d'infortunio maturato nell'esercizio esclusivo delle attività domestiche, il contraente ha diritto ad una rendita mensile esentasse, corrisposta per tutta la vita e proporzionale all'invalidità subita. L'ammontare della rendita mensile è variabile e va da un minimo di 148 euro ad un massimo di 1.030 euro.
Si ha diritto alla rendita solo se l'invalidità subita è pari o superiore al 27%, per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 e al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. Dal 17 maggio 2006, è stato incluso nella copertura assicurativa anche l'infortunio mortale. Nella malaugurata ipotesi che l'assicurato dovesse morire, la rendita viene, per legge, corrisposta ai superstiti.
Il premio annuo da pagare è pari ad € 12,91. Chi ha un reddito personale inferiore a 4.648,11 euro annui ed al contempo fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo è inferiore a 9.296,22 euro, è esente dal pagamento del premio assicurativo ed ha diritto all'assicurazione, in forma gratuita, previo presentazione di una semplice autocertificazione da redigere su un apposito modello predisposto dall'Inail e disponibile anche presso le Associazioni delle Casalinghe e le sedi dei Patronati.
In caso di mancato o ritardato pagamento del premio assicurativo, l'Inail comminerà una sanzione graduata in base al periodo di mancato pagamento. La misura massima prevista per la sanzione è pari all'importo annuale del premio che, lo ricordiamo, per quest'anno è fissato in € 12,91.
DIRITTI PER LA PERSONA ASSICURATA E PER GLI EREDI
Una volta contratta la polizza d'assicurazione per le casalinghe, in caso d'infortunio maturato nell'esercizio esclusivo delle attività domestiche, il contraente ha diritto ad una rendita mensile esentasse, corrisposta per tutta la vita e proporzionale all'invalidità subita. L'ammontare della rendita mensile è variabile e va da un minimo di 148 euro ad un massimo di 1.030 euro.
Si ha diritto alla rendita solo se l'invalidità subita è pari o superiore al 27%, per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 e al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. Dal 17 maggio 2006, è stato incluso nella copertura assicurativa anche l'infortunio mortale. Nella malaugurata ipotesi che l'assicurato dovesse morire, la rendita viene, per legge, corrisposta ai superstiti.
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