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mercoledì 12 febbraio 2025

Risarcimento infortuni non mortali: cosa prevede la legge e le polizze assicurative

 


Nel settore delle assicurazioni, uno degli aspetti più critici riguarda la gestione dei risarcimenti in caso di infortunio. Le polizze infortuni non mortali sono pensate per tutelare chi subisce danni fisici, con l'obiettivo di risarcire il danno subito, non di generare arricchimento per l'assicurato. Il risarcimento mira a ripristinare la situazione precedente all’incidente, e la Cassazione, con la sua ordinanza n. 3429 del 10 febbraio, ha confermato i principi che regolano il risarcimento infortuni.

Il risarcimento del danno: no a incrementi patrimoniali

Secondo la Cassazione, se l’assicurato ha già ricevuto un risarcimento direttamente dal danneggiante, l’assicuratore non è obbligato a pagare nuovamente l'indennizzo. La polizza infortuni non mortali ha lo scopo di compensare il danno subito e non di arricchire l'assicurato. Se, ad esempio, l’assicurato ha ottenuto una somma dal responsabile dell'incidente, l’assicurazione dovrà coprire solo la differenza tra il risarcimento ricevuto e il danno complessivo subito.

La rinuncia alla surroga da parte dell’assicuratore

Un altro aspetto cruciale riguarda la rinuncia alla surroga. Se l’assicuratore paga l’indennizzo e rinuncia al diritto di agire nei confronti del responsabile dell’incidente (danneggiante), non sorge alcun diritto per l’assicurato di agire personalmente contro quest'ultimo. Questo principio evita che l’assicurato possa cumulare risarcimenti da più fonti, preservando l’equilibrio nel sistema risarcitorio.

Assicurazione infortuni non mortali: danno, non vita

La Cassazione ha chiarito che le polizze contro gli infortuni non mortali sono assicurazioni contro i danni fisici e non assicurazioni sulla vita. Secondo l’articolo 1882 del Codice Civile, le polizze vita si riferiscono esclusivamente a eventi legati alla vita, come la morte o la sopravvivenza dell’assicurato a una determinata data. Di conseguenza, l’assicurazione infortuni non mortali ha una natura diversa e si concentra sui danni fisici, non sugli eventi legati alla vita o alla morte.

Il principio indennitario: compensatio lucri cum damno

Un principio fondamentale in queste situazioni è il principio indennitario, secondo il quale l’assicurato non può incrementare il proprio patrimonio a seguito del risarcimento. L'indennizzo ha come scopo solo quello di ripristinare l’assicurato alla situazione precedente al sinistro. Se l’assicurato ha già ricevuto un risarcimento dal danneggiante, dovrà ridurre l’importo dell'indennizzo richiesto all’assicuratore. Questo concetto, noto come compensatio lucri cum damno, garantisce che non vi siano arricchimenti ingiustificati.

Il diritto di surroga dell'assicuratore

Nel caso in cui l’assicurato riceva un risarcimento, l’assicuratore acquisisce il diritto di surroga. Ciò significa che l'assicuratore può agire legalmente contro il danneggiante per recuperare l'importo pagato. Tuttavia, l’assicuratore può decidere di rinunciare a questo diritto sin dall'inizio. Ad esempio, una palestra con polizza infortuni per i suoi clienti potrebbe scegliere di non agire contro un altro cliente responsabile dell'incidente, per evitare di agire contro una persona già parte della stessa struttura.

Risarcimento e valore del corpo umano

Un tema controverso riguarda la valutazione del danno subito in seguito a un infortunio. La Cassazione ha respinto l'idea che il corpo umano non abbia un “prezzo”, ma ha sottolineato che l'indennizzo serve esclusivamente a ristorare il danno subito e non a compensare con un guadagno. Pertanto, qualunque risarcimento ottenuto dal danneggiante ridurrà l’importo dell’indennizzo che l’assicuratore dovrà pagare all’assicurato.

La polizza infortuni non mortali e il principio indennitario

In sintesi, le polizze di assicurazione contro gli infortuni non mortali sono progettate per garantire una compensazione adeguata al danno subito, senza favorire un aumento patrimoniale per l’assicurato. L'indennizzo serve a ripristinare la situazione precedente all'incidente, e la giurisprudenza stabilisce che i risarcimenti da più fonti non sono cumulabili per evitare abusi. Le polizze infortuni sono essenziali per tutelare chi subisce danni fisici, sempre nel rispetto del principio indennitario.

Credit photo: Towfigu Barbhuiya

domenica 19 febbraio 2012

Cos'è l'assicurazione infortuni?

L'assicurazione infortuni è una polizza che copre quegli eventi imprevisti che possono avere come possibili conseguenze la morte, l'invalidità permanente o temporanea del soggetto assicurato. Di norma sono coperti i seguenti eventi: soffocamento, avvelenamento, annegamento, congelamento, colpo di sole, e così via. E' destinata a tutte le persone, particolarmente ai più giovani. In combinazione con un'assicurazione malattia contro invalidità copre da importanti invalidità professionali, in particolare i lavoratori. In generale, tale assicurazione ha un'alta priorità. I lavoratori dipendenti possono optare per una copertura per invalidità permanente mentre, i lavoratori autonomi, anche per una inerente l'invalidità temporanea. Attenzione, però, alle numerose clausole di esclusione previste nei contratti. Meglio appurare anche che vengano utilizzate le tabelle Inail di invalidità permanente. Secondo gli esperti, sono da preferire i contratti con durata annuale: ci si riserva libertà di scelta per gli anni successivi. Le franchigie sono consigliate se contribuiscono a ridurre i premi. Eventuali sinistri vanno comunicati entro 3 giorni dal loro verificarsi. Bisogna controllare che i certificati coprano interamente i periodi di invalidità e che non vi siano interruzioni. Meglio far valutare le somme da liquidare da un esperto.

domenica 13 aprile 2008

Detrazione fiscale relativa ai premi di assicurazione

Per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre del 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere, rientrano nel diritto, da parte del contraente della polizza, di usufruire della detrazione fiscale relativa ai premi d'assicurazione.

Più in particolare, la detrazione relativa ai premi versati per l'assicurazione sulla vita è ammessa a patto che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. (Importo massimo detraibile 1.291,14 euro).

Invece, per quanto riguarda i contratti stipulati o rinnovati a partire dall'1 gennaio 2001, i premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivi), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. (Importo massimo detraibile 1.291,14 euro).

I contributi previdenziali, non obbligatori per legge, non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili.

sabato 29 marzo 2008

Maggiori garanzie per i premi Inail

Contro il certificato di variazione INAIL (atto attraverso il quale l’Istituto invita al pagamento di differenze di premio a seguito di accertamenti d’ufficio o ispettivi) i datori di lavoro possono ricorrere alla direzione provinciale del lavoro competente e, successivamente, al Ministero del lavoro. A precisarlo è lo stesso istituto assicuratore nella nota n. 2667/08 secondo le previsioni di cui all’art. 16 del DPR 1124/65 (T.U. INAIL).

lunedì 31 dicembre 2007

Assicurazione contro gli incidenti da gas

Forse non tutti sanno che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia, in via del tutto automatica, di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il Comitato Italiano Gas ha stipulato un contratto con garanzie a copertura di: responsabilità civile nei confronti di terzi, incendi ed infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del contatore.

In caso di sinistro è sufficiente richiedere al proprio venditore, o scaricare dal sito del CIG, il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, debitamente compilato, al CIG stesso, all'indirizzo indicato nel modulo.

Per chi ne avesse la necessità, il CIG può essere contattato via email: assigas@cig.it o via fax: 02-52037621

Le principali caratteristiche dell'assicurazione
La soluzione individuata dall'Autorità attraverso la deliberazione n. 152/03 per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas è caratterizzata dai seguenti aspetti:

1. l'assicurazione riguarda solo i clienti finali civili del gas alimentati da una rete di gasdotti locali dove:
1. per "clienti finali" si intendono i clienti che acquistano il gas per uso proprio;
2. per "civili" si intendono tutti i clienti finali con l'esclusione di:
* clienti finali che utilizzano il gas per usi industriali con un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard (temperatura 15° C e pressione assoluta 1,01325 bar);
* clienti finali che utilizzano il gas per usi ospedalieri con un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard;
* clienti finali di gas naturale che utilizzano il gas per rivenderlo ricompresso in stazioni di rifornimento per autoveicoli;
3. per "gas" si intende gas naturale, comunemente chiamato metano, o gas di altro tipo, per esempio Gpl, purché distribuito a mezzo di rete;
2. ogni cliente finale civile del gas alimentato da una rete di gasdotti locali (di seguito per brevità: cliente finale civile) dall'1 ottobre 2004 è coperto da una assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile per danni derivanti dall'uso del gas;
3. il cliente finale civile è automaticamente assicurato e, quindi, si avvale in modo automatico dell'unico contratto di assicurazione nazionale, stipulato dal Comitato Italiano Gas (di seguito per brevità: Cig) a favore dei clienti finali civili.

Le coperture assicurative
L'assicurazione è a favore di ogni cliente finale civile del gas per infortuni, incendi e responsabilità verso terzi per danni derivanti dall'uso del gas, fornito mediante una rete di distribuzione (escluso quindi il gas fornito mediante bombole), e prevede i seguenti importi:

* per responsabilità civile verso terzi, un massimale di € 6.197.483,00 per ogni cliente finale e per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose anche se appartenenti a più persone;
* per incendio, un capitale di € 103.292,00 per evento per immobili o porzione degli stessi, di proprietà del cliente finale assicurato o in locazione e € 41.317 per evento per cose mobili di proprietà del cliente finale assicurato;
* per infortuni, un capitale di € 129.114,00 per il caso di morte o invalidità permanente totale, che decresce proporzionalmente in caso di invalidità parziale.

Cosa fare in caso di incidente per attivare le coperture assicurative
Il cliente finale coinvolto in un sinistro attiva le coperture previste a sua favore dall'assicurazione inviando il modulo per la denuncia di sinistro, richiedendolo al proprio venditore o scaricandolo dal sito del Cig, e lo invia compilato in ogni sua parte al Cig stesso, all'indirizzo indicato nel modulo. Sarà poi il Cig ad inoltrarlo alla compagnia di assicurazioni.

La deliberazione n. 152/03 dell'Autorità prevede inoltre che qualora il Cig sia venuto a conoscenza di un sinistro e non abbia ricevuto alcun modulo per la denuncia di tale sinistro, il Cig si attivi informando i venditori affinché a loro volta ricordino ai clienti finali coinvolti della possibilità di avvalersi dell'assicurazione.

Quanto costa l'assicurazione

La bolletta del metano non è aumentata: infatti il costo dell'assicurazione é oggi inferiore a quello del passato ed era già precedentemente compreso in quello del gas.

Ai clienti finali di altri gas, ad esempio Gpl fornito tramite rete di distribuzione, prima non coperti dall'assicurazione, verrà addebitato dal proprio fornitore l'importo di 0,40 euro una volta all'anno.

lunedì 10 dicembre 2007

Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi

Va in "pensione" la Sportass, ovvero la "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi " ormai da tempo in grave crisi finanziaria. Da ora in poi saranno l'INPS e l'INAIL (rispettivamente nel ramo previndenziale e nel ramo assicurativo) a doversi occupare di liquidare i danni a tutti gli sportivi dilettanti assicurati contro gli infortuni. Questa "rivoluzione" rende auspicabile che i tempi inerenti i rimborsi si riducano sensibilmente rispetto al passato.

mercoledì 14 novembre 2007

Riduzione dei premi d'assicurazione dovuti dai datori di lavoro all'Inail

Approvato a larga maggioranza dall'Aula del Senato l'ordine del giorno promosso da tre senatori appartenenti alla Costituente socialista, Angius, Montalbano e Barbieri, sulla riduzione dei premi d'assicurazione dovuti dai datori di lavoro all'Inail con particolare riferimento alla gestione artigianato.
L'ordine del giorno impegna il governo a intervenire, entro la prossima sessione di bilancio, al fine di garantire l'abbattimento dei premi per le assicurazioni sugli infortuni sul lavoro.

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