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mercoledì 22 giugno 2011

Assicurazione infortuni per le casalinghe: quando non spetta il risarcimento?

Non è indennizzabile l'infortunio occorso alla casalinga in occasione di attività necessarie alla cura di se stessa. La legge istitutiva dell'assicurazione infortuni per le casalinghe dispone che per lavoro svolto in ambito domestico deve intendersi l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione ed a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione della norma, è stato richiesto al Ministero del Lavoro un parere volto a stabilire se l'infortunio occorso durante la cura e l'igiene della propria persona, da parte dello stesso assicurato, dovesse trovare tutela nella legge in questione. Il Ministero del Lavoro ha stabilito che la cura personale del soggetto assicurato è esclusa dalle attività protette, pertanto l'eventuale infortunio occorso in tale situazione non è indennizzabile. Continuano invece ad essere riconosciuti gli infortuni che si verificano durante l'attività di cura delle persone diverse dal soggetto assicurato e che compongono il nucleo familiare.

APPROFONDIMENTI

- Risarcimento Inail anche se la casalinga ha la colf;
- Le casalinghe hanno diritto al risarcimento in caso di invalidità dovuta ad incidente stradale;
- Per gli infortuni alle casalinghe l'indennizzo non è automatico!
- Assicurazione per le casalinghe.

sabato 22 gennaio 2011

Risarcimento Inail anche se la casalinga ha la colf

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la casalinga deve essere tutelata in caso di infortunio con il risarcimento del danno biologico e con quello patrimoniale anche se la famiglia della stessa impegna una collaboratrice familiare (colf). In sostanza è stata estesa alla casalinga la tutela prevista per i lavoratori, visto che se un incidente riduce la capacità lavorativa dell'individuo questi ha diritto al risarcimento sia del danno emergente subito (immediato) che per tutti i mancati guadagni presenti e futuri conseguenti.

La Cassazione ha ritenuto di riconoscere una così ampia tutela anche alle casalinghe sebbene esse non svolgano un'attività a cui corrisponde un reddito. Il lavoro prestato dalla casalinga, quindi, per la Cassazione è comunque valutabile economicamente. Nel caso in questione la famiglia della casalinga disponeva di una collaboratrice familiare. La sentenza evidenzia che la casalinga ha diritto al risarcimento patrimoniale anche se in famiglia è impegnata una colf, ma solo se i compiti della casalinga stessa hanno una maggiore forza, ampiezza e responsabilità rispetto a quelli che sono a carico della collaboratrice domestica.

mercoledì 3 giugno 2009

Le casalinghe hanno diritto al risarcimento in caso di invalidità dovuta ad incidente stradale

La casalinga è una lavoratrice a tutti gli effetti, per cui, in caso di invalidità conseguente ad un incidente, l'assicurazione deve risarcire il danno patrimoniale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto, alle casalinghe, il diritto al risarcimento della perdita o della diminuzione della capacità lavorativa conseguente ad un incidente stradale.

La Cassazione ha, così, annullato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, secondo la quale, il risarcimento non poteva essere riconosciuto visto che la casalinga, impegnata nel lavoro domestico, non percepisce alcun reddito specifico.

L'assicurazione, forte della vittoria nel precedente grado di giudizio, aveva liquidato solo il danno biologico, rifiutando la richiesta dei danni patrimoniali, in quanto i postumi delle fratture non incidevano sulla capacità di portare a compimento la propria attività lavorativa.

Secondo la Cassazione, invece, la casalinga, pur non percependo alcun reddito, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale e come tale è da risarcire ad opera dell'assicurazione.

APPROFONDIMENTI

- Per gli infortuni alle casalinghe l'indennizzo non è automatico!
- Assicurazione per le casalinghe

giovedì 28 maggio 2009

Per gli infortuni alle casalinghe l'indennizzo non è automatico!


L'assicurazione per le casalinghe, offerta da qualche anno dall'Inail, in realtà, in caso d'infortunio non garantisce un indennizzo immediato.

Gli infortuni delle casalinghe, a volte molto gravi, sono più frequenti di quanto si pensi. Eppure, nonostante il basso costo della polizza infortuni, il cui premio, lo ricordiamo, ammonta a 12,91 euro l'anno, sono ancora poche le persone che si sono assicurate, garantendosi così, una maggiore tutela.

I requisiti per avere diritto all'indennizzo, da parte dell'Inail, sono i seguenti:

- avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui l'assicurato dimora abitualmente;
- non svolgere altre attività per le quali sussista l'obbligo di iscrizione ad un altro Ente (diverso dall'Inail) o cassa previdenziale;
- aver riportato un infortunio in occasione e a causa di lavoro prestato in ambito domestico, da cui derivi una inabilità uguale o superiore al 27% (per infortuni avvenuti dopo il primo gennaio 2007).

Come dicevamo, per quel che concerne gli infortuni domestici, non vale l'automaticità della prestazione poiché, solo il pagamento del premio annuale o la domanda di iscrizione in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita. La decorrenza è dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica.

Questo tipo di rendita, diversamente dalle altre, non è soggetta a revisione, anche nel caso avvenga un miglioramento o un peggioramento delle condizioni fisiche della persona infortunata, ma è reversibile ai superstiti e da diritto all'assegno funerario.

Hanno diritto all'assegno funerario gli eredi di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la qual cosa è, dunque, calzante nel caso di specie trattato all'interno di questo post.

A onor del vero, hanno diritto all'assegno funerario anche tutti coloro i quali dimostrino di aver sostenuto le spese funerarie. L'assegno viene concesso ai superstiti una sola volta, unitamente alla rendita. Lo scopo della prestazione è quello di consentire ai familiari di far fronte alle spese del funerale.

La domanda deve essere presentata all'Inail entro 40 giorni dal decesso della persona assicurata. L'importo della prestazione è rivalutato annualmente e, attualmente, è pari a 1.833,81 euro.

martedì 22 gennaio 2008

Assicurazione per le casalinghe

Entro il 31 gennaio 2008, ai sensi della Legge 493 del 1999, tutti i cittadini italiani, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono lavori domestici a tempo pieno, hanno l'obbligo di stipulare la polizza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, altrimenti detta "assicurazione per le casalinghe".

Il premio annuo da pagare è pari ad € 12,91. Chi ha un reddito personale inferiore a 4.648,11 euro annui ed al contempo fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo è inferiore a 9.296,22 euro, è esente dal pagamento del premio assicurativo ed ha diritto all'assicurazione, in forma gratuita, previo presentazione di una semplice autocertificazione da redigere su un apposito modello predisposto dall'Inail e disponibile anche presso le Associazioni delle Casalinghe e le sedi dei Patronati.

In caso di mancato o ritardato pagamento del premio assicurativo, l'Inail comminerà una sanzione graduata in base al periodo di mancato pagamento. La misura massima prevista per la sanzione è pari all'importo annuale del premio che, lo ricordiamo, per quest'anno è fissato in € 12,91.

DIRITTI PER LA PERSONA ASSICURATA E PER GLI EREDI

Una volta contratta la polizza d'assicurazione per le casalinghe, in caso d'infortunio maturato nell'esercizio esclusivo delle attività domestiche, il contraente ha diritto ad una rendita mensile esentasse, corrisposta per tutta la vita e proporzionale all'invalidità subita. L'ammontare della rendita mensile è variabile e va da un minimo di 148 euro ad un massimo di 1.030 euro.

Si ha diritto alla rendita solo se l'invalidità subita è pari o superiore al 27%, per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 e al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. Dal 17 maggio 2006, è stato incluso nella copertura assicurativa anche l'infortunio mortale. Nella malaugurata ipotesi che l'assicurato dovesse morire, la rendita viene, per legge, corrisposta ai superstiti.

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