sabato 29 marzo 2008

Maggiori garanzie per i premi Inail

Contro il certificato di variazione INAIL (atto attraverso il quale l’Istituto invita al pagamento di differenze di premio a seguito di accertamenti d’ufficio o ispettivi) i datori di lavoro possono ricorrere alla direzione provinciale del lavoro competente e, successivamente, al Ministero del lavoro. A precisarlo è lo stesso istituto assicuratore nella nota n. 2667/08 secondo le previsioni di cui all’art. 16 del DPR 1124/65 (T.U. INAIL).

giovedì 21 febbraio 2008

ISVAP: Emanato un nuovo regolamento

L’Isvap, ieri, ha emanato il regolamento sui gruppi assicurativi in attuazione delle disposizioni del codice delle assicurazioni (Regolamento n. 15 del 20 febbraio 2008 concernente il gruppo assicurativo di cui al Titolo VII - assetti proprietari e gruppo assicurativo - Capo IV gruppo assicurativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 - Codice delle Assicurazioni Private).

Le novità più importanti ineriscono l’istituzione di un albo dei gruppi assicurativi che conterrà, per ogni gruppo, informazioni attinenti la struttura e la composizione dello stesso, e il rafforzamento degli strumenti di vigilanza da parte dell’autorità.

Il regolamento consta di 4 Titoli

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito d’applicazione)

TITOLO II - Gruppo assicurativo
CAPO I - Struttura del gruppo assicurativo
Art. 4 (Composizione del gruppo assicurativo)
Art. 5 (Capogruppo)

CAPO II - Funzionamento ed organizzazione del gruppo assicurativo
Art. 6 (Poteri della capogruppo)
Art. 7 (Obblighi delle società incluse nel gruppo assicurativo)
Art. 8 (Statuti)

CAPO III - Progetto di ristrutturazione del gruppo assicurativo
Art. 9 (Contenuto del progetto)
Art. 10 (Valutazione delle operazioni incluse nel progetto)
Art. 11 (Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto)

TITOLO III - Albo dei gruppi assicurativi
CAPO I - Tenuta dell’albo
Art. 12 (Costituzione e contenuto dell’albo)
Art. 13 (Comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 14 (Contenuto della comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 15 (Allegati alla comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 16 (Verifiche dell’ISVAP e condizioni per l’iscrizione)
Art. 17 (Iscrizione d’ufficio)
Art. 18 (Variazioni all’albo)
Art. 19 (Cancellazione dall’albo)

CAPO II – Forme di pubblicità dell’iscrizione
Art. 20 (Pubblicità dell’iscrizione)
Art. 21 (Pubblicazione dell’albo e modalità di consultazione)

TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 (Disciplina dei procedimenti)
Art. 23 (Disposizioni transitorie)
Art. 24 (Pubblicazione)
Art. 25 (Entrata in vigore)

martedì 19 febbraio 2008

Mister Prezzi convoca l'Ania: premi aumentati del 20%!

I dati dell'osservatorio congiunto Adusbef-Federconsumatori, che riguardano gli andamenti dei premi delle polizze auto a Milano, Roma e Napoli, mettono in evidenza segnali estremamente preoccupanti sull'andamento delle tariffe.

Per ciò che concerne i neopatentati, si sono registrati aumenti che vanno dal 5% al 7% in maniera omogenea su tutto il Paese. Vi è stato anche un consistente aumento pari al 15% - 20% delle polizze a carico degli over cinquanta, sempre in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e con punte che toccano addirittura il 25% - 30% di aumento.

Mister Prezzi, dopo aver ricevuto dall'Isvap la relazione semestrale sull'andamento dei premi, ha deciso di convocare l'Ania, il 6 marzo prossimo, al fine di chiarire il merito degli aumenti posti in essere. L'associazione delle compagnie d'assicurazione si dice tranquilla ed anzi ha replicato alle accuse asserendo che il prezzo medio delle polizze, effettivamente pagato dagli automobilisti italiani, è ancora in calo, come era già accaduto nei due anni precedenti.

Intanto, il Codacons è pronto ad effettuare il cosiddetto "sciopero della polizza". "Se proseguirà l'escalation delle tariffe Rc auto - ha detto Rienzi,Presidente dell'associazione - indiremo lo sciopero della polizza contro le compagnie assicurative".

domenica 27 gennaio 2008

Risarcimento del danno per mala gestio

La vostra assicurazione, o quella della controparte, vi ha liquidato il danno subito in seguito ad un incidente ma lo ha fatto in ritardo, nonostante le vostre insistenze? Da qualche settimana è possibile richiedere il "danno da ritardo!"

La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che in sede civile chi ha ragione può richiedere il danno da "mala gestio" alla compagnia d'assicurazione. Anzi, se tale compagnia aveva tutte le carte che attestavano la responsabilità del proprio assistito e se la richiesta del danno era congrua, se liquida la somma in ritardo, non c'è nemmeno bisogno di richiedere il danno da ritardo perché il giudice lo deve conteggiare nella sentenza, ovviamente in caso di chiamata in giudizio.

Alcune sentenze della Cassazione al riguardo sono state già recepite dai giudici di pace che stanno applicando il principio indicato dalla Suprema Corte nelle tante sentenze che si riferiscono a contenziosi derivanti da incidenti stradali.

"Per il sorgere della responsabilità contrattuale - si legge in una sentenza della Cassazione - dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per mala gestio, è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l'assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato. Per non incorrere nella responsabilità per mala gestio - ha detto l'avvocato Francesco Parise - l'assocuratore deve attivarsi per assumere dati obiettivi che consentano di desumere o meno l'esistenza della responsabilità effettiva o presunta dell'assicurato nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato e, in caso affermativo di provvedere senza ritardo alla liquidazione del danno. In mancanza l'assicuratore ha l'onere di provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dipendente da causa a lui non imputabile."

martedì 22 gennaio 2008

Assicurazione per le casalinghe

Entro il 31 gennaio 2008, ai sensi della Legge 493 del 1999, tutti i cittadini italiani, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono lavori domestici a tempo pieno, hanno l'obbligo di stipulare la polizza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, altrimenti detta "assicurazione per le casalinghe".

Il premio annuo da pagare è pari ad € 12,91. Chi ha un reddito personale inferiore a 4.648,11 euro annui ed al contempo fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo è inferiore a 9.296,22 euro, è esente dal pagamento del premio assicurativo ed ha diritto all'assicurazione, in forma gratuita, previo presentazione di una semplice autocertificazione da redigere su un apposito modello predisposto dall'Inail e disponibile anche presso le Associazioni delle Casalinghe e le sedi dei Patronati.

In caso di mancato o ritardato pagamento del premio assicurativo, l'Inail comminerà una sanzione graduata in base al periodo di mancato pagamento. La misura massima prevista per la sanzione è pari all'importo annuale del premio che, lo ricordiamo, per quest'anno è fissato in € 12,91.

DIRITTI PER LA PERSONA ASSICURATA E PER GLI EREDI

Una volta contratta la polizza d'assicurazione per le casalinghe, in caso d'infortunio maturato nell'esercizio esclusivo delle attività domestiche, il contraente ha diritto ad una rendita mensile esentasse, corrisposta per tutta la vita e proporzionale all'invalidità subita. L'ammontare della rendita mensile è variabile e va da un minimo di 148 euro ad un massimo di 1.030 euro.

Si ha diritto alla rendita solo se l'invalidità subita è pari o superiore al 27%, per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 e al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. Dal 17 maggio 2006, è stato incluso nella copertura assicurativa anche l'infortunio mortale. Nella malaugurata ipotesi che l'assicurato dovesse morire, la rendita viene, per legge, corrisposta ai superstiti.

lunedì 31 dicembre 2007

Assicurazione contro gli incidenti da gas

Forse non tutti sanno che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia, in via del tutto automatica, di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il Comitato Italiano Gas ha stipulato un contratto con garanzie a copertura di: responsabilità civile nei confronti di terzi, incendi ed infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del contatore.

In caso di sinistro è sufficiente richiedere al proprio venditore, o scaricare dal sito del CIG, il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, debitamente compilato, al CIG stesso, all'indirizzo indicato nel modulo.

Per chi ne avesse la necessità, il CIG può essere contattato via email: assigas@cig.it o via fax: 02-52037621

Le principali caratteristiche dell'assicurazione
La soluzione individuata dall'Autorità attraverso la deliberazione n. 152/03 per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas è caratterizzata dai seguenti aspetti:

1. l'assicurazione riguarda solo i clienti finali civili del gas alimentati da una rete di gasdotti locali dove:
1. per "clienti finali" si intendono i clienti che acquistano il gas per uso proprio;
2. per "civili" si intendono tutti i clienti finali con l'esclusione di:
* clienti finali che utilizzano il gas per usi industriali con un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard (temperatura 15° C e pressione assoluta 1,01325 bar);
* clienti finali che utilizzano il gas per usi ospedalieri con un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard;
* clienti finali di gas naturale che utilizzano il gas per rivenderlo ricompresso in stazioni di rifornimento per autoveicoli;
3. per "gas" si intende gas naturale, comunemente chiamato metano, o gas di altro tipo, per esempio Gpl, purché distribuito a mezzo di rete;
2. ogni cliente finale civile del gas alimentato da una rete di gasdotti locali (di seguito per brevità: cliente finale civile) dall'1 ottobre 2004 è coperto da una assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile per danni derivanti dall'uso del gas;
3. il cliente finale civile è automaticamente assicurato e, quindi, si avvale in modo automatico dell'unico contratto di assicurazione nazionale, stipulato dal Comitato Italiano Gas (di seguito per brevità: Cig) a favore dei clienti finali civili.

Le coperture assicurative
L'assicurazione è a favore di ogni cliente finale civile del gas per infortuni, incendi e responsabilità verso terzi per danni derivanti dall'uso del gas, fornito mediante una rete di distribuzione (escluso quindi il gas fornito mediante bombole), e prevede i seguenti importi:

* per responsabilità civile verso terzi, un massimale di € 6.197.483,00 per ogni cliente finale e per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose anche se appartenenti a più persone;
* per incendio, un capitale di € 103.292,00 per evento per immobili o porzione degli stessi, di proprietà del cliente finale assicurato o in locazione e € 41.317 per evento per cose mobili di proprietà del cliente finale assicurato;
* per infortuni, un capitale di € 129.114,00 per il caso di morte o invalidità permanente totale, che decresce proporzionalmente in caso di invalidità parziale.

Cosa fare in caso di incidente per attivare le coperture assicurative
Il cliente finale coinvolto in un sinistro attiva le coperture previste a sua favore dall'assicurazione inviando il modulo per la denuncia di sinistro, richiedendolo al proprio venditore o scaricandolo dal sito del Cig, e lo invia compilato in ogni sua parte al Cig stesso, all'indirizzo indicato nel modulo. Sarà poi il Cig ad inoltrarlo alla compagnia di assicurazioni.

La deliberazione n. 152/03 dell'Autorità prevede inoltre che qualora il Cig sia venuto a conoscenza di un sinistro e non abbia ricevuto alcun modulo per la denuncia di tale sinistro, il Cig si attivi informando i venditori affinché a loro volta ricordino ai clienti finali coinvolti della possibilità di avvalersi dell'assicurazione.

Quanto costa l'assicurazione

La bolletta del metano non è aumentata: infatti il costo dell'assicurazione é oggi inferiore a quello del passato ed era già precedentemente compreso in quello del gas.

Ai clienti finali di altri gas, ad esempio Gpl fornito tramite rete di distribuzione, prima non coperti dall'assicurazione, verrà addebitato dal proprio fornitore l'importo di 0,40 euro una volta all'anno.

sabato 29 dicembre 2007

Sconti sui premi rc auto

Le imprese di assicurazione non potranno più imporre ai distributori i prezzi minimi o gli sconti massimi da applicare agli acquirenti di polizze Rc auto, ma potranno solo stabilire in via preventiva la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato arco di tempo (il cosiddetto “monte sconti”). Lo comunica l’Isvap, sottolineando che la disposizione è contenuta nel regolamento attuativo del pacchetto Bersani.
Il regolamento si inserisce nel contesto degli interventi di liberalizzazione previsti ai fini della concreta attuazione di una politica di contenimento delle tariffe Rc auto, tra quali spicca la riforma del risarcimento diretto. Secondo le simulazioni effettuate dall’Autorità di Vigilanza - sottolinea la nota - infatti, sulla base dei dati disponibili il risarcimento diretto sta esercitando un effetto di contenimento dei costi per le imprese pari al 7-8 per cento annuo. Il regolamento, “rendendo ancora più flessibili e trasparenti i prezzi finali al dettaglio e le condizioni contrattuali delle polizze Rc auto, crea le condizioni per una maggiore mobilità del consumatore, una più intensa concorrenza tra le imprese e dunque per il contenimento delle tariffe”, aggiunge l’Isvap, mettendo in evidenza come “ai fini di una maggiore trasparenza, in base al Regolamento le imprese sono tenute a mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet, i documenti precontrattuali, le condizioni generali e speciali di polizza praticate nonché a rendere disponibile un servizio gratuito di preventivazione personalizzata”.
Ai fini della flessibilità, l’Isvap “ha ritenuto compatibile con le finalità del pacchetto Bersani la permanenza di istruzioni impartite ex ante dalle imprese alla propria rete distributiva, volte unicamente a stabilire in via preventiva la misura complessiva del monte sconti assegnato a ciascun intermediario. È fatto invece divieto alle imprese di indicare alle proprie reti distributive limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto al premio di tariffa”. Fonte: Ansa

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