La vostra assicurazione, o quella della controparte, vi ha liquidato il danno subito in seguito ad un incidente ma lo ha fatto in ritardo, nonostante le vostre insistenze? Da qualche settimana è possibile richiedere il "danno da ritardo!"
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che in sede civile chi ha ragione può richiedere il danno da "mala gestio" alla compagnia d'assicurazione. Anzi, se tale compagnia aveva tutte le carte che attestavano la responsabilità del proprio assistito e se la richiesta del danno era congrua, se liquida la somma in ritardo, non c'è nemmeno bisogno di richiedere il danno da ritardo perché il giudice lo deve conteggiare nella sentenza, ovviamente in caso di chiamata in giudizio.
Alcune sentenze della Cassazione al riguardo sono state già recepite dai giudici di pace che stanno applicando il principio indicato dalla Suprema Corte nelle tante sentenze che si riferiscono a contenziosi derivanti da incidenti stradali.
"Per il sorgere della responsabilità contrattuale - si legge in una sentenza della Cassazione - dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per mala gestio, è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l'assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato. Per non incorrere nella responsabilità per mala gestio - ha detto l'avvocato Francesco Parise - l'assocuratore deve attivarsi per assumere dati obiettivi che consentano di desumere o meno l'esistenza della responsabilità effettiva o presunta dell'assicurato nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato e, in caso affermativo di provvedere senza ritardo alla liquidazione del danno. In mancanza l'assicuratore ha l'onere di provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dipendente da causa a lui non imputabile."
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domenica 27 gennaio 2008
Risarcimento del danno per mala gestio
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