domenica 27 gennaio 2008

Risarcimento del danno per mala gestio

La vostra assicurazione, o quella della controparte, vi ha liquidato il danno subito in seguito ad un incidente ma lo ha fatto in ritardo, nonostante le vostre insistenze? Da qualche settimana è possibile richiedere il "danno da ritardo!"

La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che in sede civile chi ha ragione può richiedere il danno da "mala gestio" alla compagnia d'assicurazione. Anzi, se tale compagnia aveva tutte le carte che attestavano la responsabilità del proprio assistito e se la richiesta del danno era congrua, se liquida la somma in ritardo, non c'è nemmeno bisogno di richiedere il danno da ritardo perché il giudice lo deve conteggiare nella sentenza, ovviamente in caso di chiamata in giudizio.

Alcune sentenze della Cassazione al riguardo sono state già recepite dai giudici di pace che stanno applicando il principio indicato dalla Suprema Corte nelle tante sentenze che si riferiscono a contenziosi derivanti da incidenti stradali.

"Per il sorgere della responsabilità contrattuale - si legge in una sentenza della Cassazione - dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per mala gestio, è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l'assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato. Per non incorrere nella responsabilità per mala gestio - ha detto l'avvocato Francesco Parise - l'assocuratore deve attivarsi per assumere dati obiettivi che consentano di desumere o meno l'esistenza della responsabilità effettiva o presunta dell'assicurato nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato e, in caso affermativo di provvedere senza ritardo alla liquidazione del danno. In mancanza l'assicuratore ha l'onere di provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dipendente da causa a lui non imputabile."

Newsletter

ISCRIVITI ARRETRATI DELLA NEWSLETTER
CANCELLA ISCRIZIONE

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità, pertanto, non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori non ha nno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio. Il fatto che il blog fornisca questi collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post, i commenti ritenuti offensivi, di genere spam o non attinenti potranno essere cancellati; i commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze, non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima e comunque verranno cancellati. Decliniamo ogni responsabilità per gli eventuali errori ed inesattezze riportati nel blog e per gli eventuali danni da essi derivanti.


Tutti i testi del blog sono regolati in base alla licenza Creative Commons per i diritti d'autore

Creative Commons License
Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. E' obbligatorio citare l'autore dell'opera e linkare la fonte.

Privacy

Per pubblicare gli annunci sul nostro sito web utilizziamo aziende pubblicitarie indipendenti. Queste aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai clic qui.