martedì 15 novembre 2011

Entro agosto 2012 gli ordini professionali dovranno assicurarsi contro i rischi legati alla propria attività

L'articolo 3 comma 5 del Decreto Legge 138/2001, la cui entrata in vigore è prevista ad agosto del 2012, stabilisce che gli ordinamenti professionali dovranno prevedere la copertura assicurativa per i rischi di attività professionali. L'obbligo riguarda le attività che hanno un Ordine e ha riflessi per il professionista assicurato. Il cliente ha diritto a conoscere l'esistenza di tale polizza e i relativi massimali, ma non dovrà rivolgersi anche alla compagnia, anche se la polizza, secondo la legge, è a sua tutela. L'eventuale tardività della segnalazione del sinistro alla compagnia non libera il professionista da responsabilità. L'obbligo assicurativo riguarda il futuro (cioè gli incarichi successivi al 13 agosto 2012), tenendo tuttavia presente che i sinistri in materia professionale si possono manifestare a distanza di tempo. Un'assicurazione stipulata nel 2012 dovrebbe quindi coprire anche errori professionali risalenti a 10 anni prima ma emersi dopo la stipula della polizza; stesso ragionamento riguarda il rapporto tra cessazione dell'attività professionale e copertura assicurativa, in quanto la richiesta di danni può seguire anche di anni la cancellazione. Sotto questo aspetto, andrà chiarito se le coperture (e i premi) dovranno tener presenti le attività già compiute e ancora potenzialmente generatrici di rischi.

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